l’esecuzione forzata nonostante il pagamento del debito

A seguito di una sentenza del Giudice di pace depositata in cancelleria il 17.04.07, che mi ingiunge di pagare euro 250 invece dei 540 richiesti dalla controparte, quest’ultima ritira la sentenza il 23 aprile e mi intima atto di precetto il 27.04.07 per euro 685 notificatomi a mezzo raccomandata il 02.05.07. Io ritiro la sentenza il 24.04.07 e spedisco l’assegno del dovuto all’avvocato proprio il 02.05.07 prima di ricevere il precetto. Non contento l’avvocato provvede a dare corso all’esecuzione forzata pur riconoscendo di aver ricevuto il saldo. E’ possibile che un avvocato ritiri una sentenza esecutiva e dopo 4 gg., senza comunicare niente al debitore, passi subito a emettere un atto di precetto? (Roberto, mail)

Anzitutto le dico che l’esecuzione forzata può essere intrapresa dal creditore solo dopo che sia trascorso il termine indicato nell’atto di precetto e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica dello stesso (contenente appunto un termine entro il quale il debitore può regolarizzare la sua posizione, pagando la somma contestata ed estinguendo il debito), a pena di illegittimità ell’esecuzione, salvo che non sia stata concessa autorizzazione all’esecuzione immediata.

Detto questo, comunque, le ricordo che, nel caso in cui sia stato rispettato il termine, in qualità di debitore, al fine di contrastare l’esecuzione forzata, lei può proporre opposizione all’esecuzione.

Con tale rimedio, lei può contestare la sussistenza del diritto stesso della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, facendo valere il pagamento già effettuato, come fatto estintivo del diritto dell’attore di proporre tale procedimento. Tale forma di tutela, infatti, può essere proposta prima o successivamente all’inizio dell’esecuzione. Nel caso di titoli giudiziari (sentenza, decreti ingiuntivi esecutivi, ecc.), l’opposizione all’esecuzione può riguardare solo fatti modificativi, estintivi o impeditivi verificatisi dopo la formazione del titolo giudiziario come, appunto, nel suo caso il pagamento della somma.

Nell’ipotesi di tale opposizione, il giudice competente a decidere provvede all’istruzione della causa instaurata conformemente ai principi dettati per il processo di cognizione, radicandosi tra le parti un contraddittorio vero e proprio.

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