Lo Statuto dell’Ente Assistenza di una Pubblica Amministrazione così cita nell’art. 12 punto 2 lettera B: “Il gestore dello spaccio (bar) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione alla quale è preposto, della cui opera risponde direttamente”. Lo statuto, emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede inoltre per il Gestore compiti di acquisti, pagamenti e riscossioni di somme a favore dell’Ente e tenuta della contabilità (sono previste due chiusure semestrali contabili ogni anno). Premesso che il personale addetto ai servizi bar opera anche in cassa (con conseguente impossibilità della presenza del Gestore nel controllo degli stessi nei vari turni), si è verificato, in una chiusura semestrale, un ammanco di circa 6000 €. Tale perdita è probabilmente riconducibile a piccoli furti quotidiani allo spaccio, ma ora la Direzione impone al Gestore di pagare di tasca propria tale ammanco. E’ legittima tale imposizione? Per il Gestore quali comportamenti è possibile adottare ? Si precisa che tutto il personale (Gestore e addetti al servizio bar sono dipendenti della stessa Pubblica Amministrazione). Si ringrazia per l’attenzione. Cordiali saluti, Marco. (mail)
La giurisprudenza amministrativa è fitta di pronunce che ribadiscono il principio per cui sussiste la responsabilità dei gestori di attività o servizi concessi da una Pubblica Amministrazione, quando tali agenti abbiano, in virtù della attività da svolgere, la disponibilità di denaro o beni pubblici, e siano pertanto tenuti al cd. “rendiconto”, cioè all’obbligo di documentare i risultati della gestione effettuata, dimostrando le diverse operazioni effettuate nel corso della gestione. La Corte dei Conti ha però ribadito in una sentenza del 2001 che la responsabilità si radichi soltanto se l’inadempimento è ascrivibile a dolo o colpa grave dell’agente.
Nel suo caso, è lo stesso Statuto che sancisce che il gestore risponde direttamente dell’attività svolta dal personale addetto allo spaccio; pertanto, anche nel caso in cui il gestore volesse esperire un’eventuale azione di rivalsa nei confronti dello stesso personale, credo che avrebbe comunque poche possibilità di dimostrare che tali ammanchi siano da attribuire a furti del personale addetto al servizio di bar.
La responsabilità contabile, in ogni caso, deriva dall’inadempimento dell’obbligo di riconsegnare i valori avuti in consegna, alla luce dell’intera gestione, e non dall’inosservanza dei doveri più ampi nascenti dal rapporto di servizio.
Per farle capire meglio, le posso citare, per esempio, questa pronuncia: “Deve essere ritenuta la responsabilità contabile del gestore di uno spaccio attivo in una questura, che abbia…causato un ammanco di rilevante importo”.-C. Conti Liguria, Sez. giurisdiz., 14/05/1999, n.547. In altra decisione, viene però affermato il principio per cui, in tali casi, “…si integra una ipotesi di responsabilità contabile, con l’obbligo da parte del gestore di documentare…le cause di forza maggiore a lui non imputabili che abbiano comportato la perdita di somme”.-C. Conti, Sez. I, 04/11/1996, n.78.
Alla luce di questo orientamento, quindi, sta al gestore dimostrare che l’ammanco non è dovuto nè a dolo, nè a colpa grave, ma ad un fatto assolutamente a lui non imputabile. Mi sembra però che, stando a quanto mi ha detto, tale prova sia di difficile produzione da parte dello stesso, dal momento che, evidentemente, l’organizzazione dallo stesso apprestata a presidio dello spaccio non è stata adeguata nè appropriata per evitare che si verificassero fatti del tipo di quelli che, effettivamente, si sono verificati.