Salve, ho acquistato dei componenti elettronici ad una FIERA dell’elettronica da un negozio che vende solo alle fiere. Tornato a casa, li ho provati: la scheda video non funziona proprio, la scheda madre non funziona correttamente perche’ non alimenta la ventola di raffreddamento del pc. Sei giorni dopo l’acquisto ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno all’azienda, ma non l’hanno ritirata, ed e’ rimasta in giacenza alle poste.
Ho quindi telefonato e detto che gli avrei spedito la merce indietro. Ho fatto un pacco J+1 e non hanno ritirato nemmeno questo! Dopo numerose telefonate e scambio di email, ancora niente da fare (dicono che non hanno mai ricevuto la cartolina di avviso delle poste, 2 volte su 2!!) Dopo 1 mese la raccomandata e il pacco mi sono ritornate a casa (in piu’ ho dovuto anche pagare 5,5 euro per la giacenza del pacco). Ho infine rispedito pochi giorni fa per la seconda volta il pacco e sono in attesa di loro notizie. In questo momento, dopo 50 giorni sono ancora senza questi componenti per il mio pc. che fare? Grazie, Giorgia, mail.
Ho quindi telefonato e detto che gli avrei spedito la merce indietro. Ho fatto un pacco J+1 e non hanno ritirato nemmeno questo! Dopo numerose telefonate e scambio di email, ancora niente da fare (dicono che non hanno mai ricevuto la cartolina di avviso delle poste, 2 volte su 2!!) Dopo 1 mese la raccomandata e il pacco mi sono ritornate a casa (in piu’ ho dovuto anche pagare 5,5 euro per la giacenza del pacco). Ho infine rispedito pochi giorni fa per la seconda volta il pacco e sono in attesa di loro notizie. In questo momento, dopo 50 giorni sono ancora senza questi componenti per il mio pc. che fare? Grazie, Giorgia, mail.
L’art. 129 del Codice del Consumo sancisce che: “Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”
Sono poi i successivi articoli che prevedono i diritto che competono al consumatore nel caso in cui il venditore abbia consegnato un bene difettoso. Ai sensi di tali norme, appunto, “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione…ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”. il comma 5 di tale disposizione, poi, precisa che: “Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.” Nel caso, infine, in cui il venditore non abbia provveduto, entro un congro termine, a riparare ovvero a sostituire il bene, il consumatore è legittimato a richiedere una congrua riduzione del prezzo, ovvero la risoluzione del contratto. pertanto, a questo punto, il mio consiglio è di inviare una nuova raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del rivenditore, in cui, facendo esplicito riferimento alla normativa che le ho indicato, andrà a chiedere la risoluzione del contratto (dal momento che il rivenditore non ha provveduto non solo a riparare, ma nemmeno a ritirare il prodotto!), con l’effetto che ne consegue (restituzione di quanto corrisposto a titolo di pagamento). Se poi neanche a questo punto riuscirà a risolvere il problema, allora le consiglio di farsi assistere da un avvocato, il quale procederà nei modi più opportuni.
Se vuole un preventivo per la sua pratica, lo possiamo fare gratuitamente. Tenga presente che grazie al nostro network possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente nel suo caso.
Una risposta su “la responsabilità del venditore per i prodotti difettosi”
grazie delle informazioni, mi sono state utili!
Andrea tj
andreatj.wordpress.com