Segnalo questo articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di oggi, sul tema a noi molto caro dell’equa riparazione. L’articolo commenta la decisione della Cassazione n. 2331/2008 con cui è stato stabilito, riformandosi la sentenza della Corte d’Appello che aveva opinato in contrario, la risarcibilità anche di pochi mesi di ritardo rispetto al termine ragionevole di durata del processo. Un altro piccolo passo avanti a favore dell’utente dl sistema giustizia.
Processi, risarcito il ritardo minimo. Legge Pinto. Con meno di un anno. Anche i miniritardi della giustizia vanno risarciti. La legge Pinto può essere applicata, infatti, anche al caso di un processo che ha “sforato’ di pochi mesi la durata standard. A precisarlo, dando il via a un ampliamento dei casi risarcibili, è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2331 della prima sezione civile depositata il 31 gennaio 2008. La Corte si è trovata ad affrontare il caso della lunghezza di un’ordinaria” causa di natura previdenziale. Il giudizio, nei tre gradi consueti, si era protratto per sei anni e otto mesi. Una lunghezza che, per la Corte d’appello di Perugia cui si era rivolta la cittadina interessata al risarcimento, non poteva essere considerata eccessiva perché comunque al di sotto del limite standard. che doveva essere considerato di sette anni per una controversia non particolarmente complessa come quella esaminata. I sette anni erano, infatti, pari alla somma determinata da tre anni per il primo grado, due per l’appello e due per la sentenza di legittimità. Di conseguenza la Corte d’appello aveva negato il risarcimento, sottolineando anche come la frazione di anno non dovesse essere considerata rilevante. Verdetto, però, ribaltato in Cassazione. Che, a sua volta, ha fatto rilevare innanzitutto come la considerazione di una durata media di sette anni non sia fondata e come, invece, il parametro di riferimento deve essere quello fissato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in sei anni. Inoltre, la Cassazione avverte che a dover essere risarcita alla cittadina richiedente, che ha dovuto comunque subire un danno non patrimoniale per il ritardo con cui si è conclusa la vicenda processuale, è anche la semplice frazione di anno. La Cassazione non quantifica la misura del risarcimento, ma rinvia ai giudici perugini per la determinazione, Dal tenore della pronuncia, però, si capisce che a dovere essere considerato risarcibile è solo il periodo che eccede la durata media e cioè gli otto mesi, contraddicendo con questo orientamento, la linea assunta dalla Corte di Strasburgo che, più volte, ha ritenuto che l’indennizzo deve riguardare tutta la durata del procedimento viziata dal ritardo e, quindi, nel caso esaminato sei anni e otto mesi. (Giovanni Negri)