La Cassazione ha stabilito che non è previsto il risarcimento da eccessiva durata dei processi tributari, salvo che non siano naturalmente procedimenti penali per reati tributari, che è tutto un altro discorso.
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CASSAZIONE/ Respinto il ricorso di un contribuente vittima di un contenzioso-lumaca. Indennizzo da ingiusta durata solo in caso di reati tributari. I contribuenti non hanno armi contro le lungaggini della giustizia tributaria: non hanno diritto cioè a nessuna indennità se la lite fiscale è durata troppo. Con un’eccezione, però. Il cittadino può essere risarcito per l’ingiusta durata del processo qualora sia stato imputato per reati tributari.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione, che, con la sentenza n. 19367 del 15 luglio 2008, ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva di essere risarcito perché la lite fiscale, instaurata per decidere su un accertamento Irpef, era durata molti anni.
Il motivo di questa scelta legislativa, precisa la sezione tributaria, va ricercato prima di tutto nelle indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza della Corte europea che da molti anni è nel senso «di non estendere il campo di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alle controversie tra cittadino e fisco, aventi a oggetto provvedimenti impositivi».
Questa volta il fatto che i cittadini italiani non siano titolari di nessuna tutela per la giustizia lumaca, almeno quando si parla di accertamenti o rimborsi di imposta, non dipende da una scelta nostrana. Infatti, l’Italia non ha fatto altro che allinearsi al dettato europeo.
Nessun problema, ad avviso della Cassazione, neppure con la nostra Costituzione e il giusto processo. Il legislatore poteva decidere in autonomia, scrivono i giudici di «Piazza Cavour». Fatto sta che al giorno d’oggi non è possibile fare nulla se la causa su una richiesta di rimborso, per esempio, viene seppellita nei palazzi di giustizia.
Ma ecco l’eccezione che conferma la regola. L’indennità per l’ingiusta durata del processo può essere chiesta se la causa verteva su reati tributari gravi: «La materia penale», si legge in fondo alle lunghe motivazioni, «secondo la nozione autonoma elaborata anche per tal profilo dalla giurisprudenza della Cedu, di cui il giudice nazionale deve tener conto, dev’essere intesa come comprensiva anche delle controversie relative all’applicazione di sanzioni tributarie, ove queste siano commutabili in misure detentive ovvero siano, per la loro stessa gravità, assimilabili sul piano dell’afflittività a una sanzione penale, e che pertanto, in relazione ai profili che in questa sede rilevano, per ritenere assimilabile una controversia tributaria a una causa penale occorre che la controversia fiscale concerna l’irrogazione di sanzioni amministrative aventi le caratteristiche sopra descritte (commutabilità, particolare afflittività), prescindendo dalla soglia di imposta evasa e indipendentemente dalla sussistenza di una rilevanza anche penale dei fatti per i quali si controverte nel giudizio tributario». Debora Alberici (Italia Oggi 23 luglio 2008 )
2 risposte su “niente equa riparazione per i processi tributari”
Ma dall'ultima sentenza n. 19367 del 15 luglio 2008, ad oggi, 03 novembre 2010, ci sono stati ricorsi che abbiano portato a variazioni in tema per i processi tributari?
grazie Giuseppe Marinelli
Relativamente a questo post, è stato pubblicato nel gruppo di discussione riservato a giuristi Legalit un interessante commento, che linko pertanto di seguito:
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