Segnalo a tutti i gentiluomini e a tutte le gentildonne che seguono il blog che con la legge 27 ottobre 2008, n.166, all’art. 3, comma 2°, è stato modificato l’art. 2952, comma 2°, codice civile, portando a due anni il termine di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, come ad esempio il diritto di essere indennizzato in caso di polizza infortuni.
Il secondo comma della disposizione in questione ora recita: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Ricordatevi, anche, che solitamente la denuncia dei sinistri in tutti i contratti di questo genere va fatta entro un termine brevissimo, quasi sempre di tre giorni, e che è meglio rispettarlo per evitare contestazioni.
Comunque il fatto che la prescrizione sia stata portata a due anni è un fatto positivo per gli utenti, un anno era effettivamente troppo poco, anche se resta da capire come possano nascere disposizioni di questo tipo, peraltro contenute in leggi che riguardano tutt’altro.