circa 15 giorni fa la mia compagna ha acquistato un paio di scarpe per il nostro piccolo Lorenzo di 6 mesi senza provarle poichè non aveva al seguito il bimbo.Purtroppo le scarpe non andavano bene, è tornata il giorno successivo per cambiarle ma non c’era nulla che potesse soddisfare le esigenze. Allora siamo stati invitati dal negoziante a tornare dopo qualche giorno ma nemmeno allora c’era non c’era nulla che andasse bene (poichè il bimbo ha il piede tozzo ). Ad oggi siamo tornati nel negozio 4 volte ma ancora nulla. Ho quindi chiesto di avere un buono ma il negoziante non lo vuole fare. Che cosa posso fare per avere qualcosa di spendibile quando avrò la necessità ?
Se la tua compagna è rimasta d’accordo con il negoziante che se le scarpe non fossero andate bene al bimbo le avrebbe cambiate, sembra logico che o te le cambia, o ti fa un buono spendibile diversamente, o ti restituisce il corrispettivo pagato. Dal punto di vista legislativo il tuo acquisto può essere considerato ai sensi dell’art. 1521 c.c. ovvero come “vendita a prova”, per cui il bene viene acquistato “sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.” Ed in questo caso come riferisci il bene non è idoneo all’uso in quanto non della misura giusta. Quindi come accennato, in precedenza, se la tua compagna aveva convenuto che te le avrebbe pagate, o ti vengono cambiate le scarpette, o te le ordina e te le cambia, o ti restituisce il denaro pagato.