Sono comproprietario di un appartamento locato per 4 + 4 anni dal 1 gennaio 2005. Ne sono comproprietario con mia madre al 50% ciascuno per successione ereditaria (morte di mio padre a fine 2006). Vivo altrove, in un appartamento di proprietà di mia madre. che mi ha dato in comodato, e sono disoccupato. Il mese scorso è deceduto il conduttore, una anziana signora che viveva con la figlia. la figlia, però, ha la residenza in una casa vicina e ci viveva “di fatto”(visite, assistenza, ecc.). E’ da intendersi concluso il contratto? Ha diritto la figlia altrove residente al subentro? Se ha diritto al subentro potrò liberare la casa solo nel 2013 (ho difficoltà economiche e mi piacerebbe venderla). Se non ne ha diritto per quanto tempo può occuparla? La nipote mi ha parlato al telefono di un nuovo contratto ma io non vorrei vincolare la casa ulteriormente. Mi sembra di capire che la famiglia della defunta ha interesse a restare a vivere lì il più possibile, anche perchè la somma pagata è bassa mentre a me dà molte tasse e la situazione attuale è per me sconveniente. Vorrei liberare la casa allo scadere del dodicesimo anno: se invece il contratto è estinto la signora potrebbe rimanere, a mio avviso, uno o due anni al massimo, ovvero il tempo necessario a trovare un’altra sistemazione, e consentire a me e a mia madre di metterla in vendita. Cosa dice la legge? Vi ringrazio anticipatamente.
L’art. 6 della legge 392 del 1978 stabilisce che: “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.
Questo significa che la figlia del defunto conduttore ha diritto a “continuare” nella locazione.
E’ chiaro che il rapporto continuerà alle stesse condizioni pattuite con il fu conduttore.
La casa può essere liberata già allo scadere dell’ottavo anno e non del dodicesimo. Se vuole fare un nuovo contratto 4+4 a condizioni per Lei migliori, può farlo (con il consenso della conduttrice) e, alla scadenza dei primi 4 anni potrà dare la disdetta appellandosi all’art. 3 della legge 431/1998 dove si afferma che il locatore può recedere dal contratto in casi specifici tra i quali quello in cui egli intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
2 risposte su “Se il conduttore muore gli subentra il figlio?”
La legge parla di "convivenza abituale" che deve essere valutata al momento della dipartita del conduttore. Se tale convivenza sussisteva il contratto continua in capo all'erede.
Però la figlia è residente altrove… Non dovrebbe avere diritto al subentro, secondo me.