I ritardi del curatore fallimentare

Buongiorno Avvocato, ho un problema grande quanto una casa… sono stato dichiarato fallito nel 1996, ho subito un processo durato circa 3 anni terminato nel 2003 a cui ho ricevuto la condanna per bancarotta semplice. A tuttoggi il curatore fallimentare non mi ha ancor chiuso il fallimento e quindi dopo 12 anni ancora non posso prendere una partita iva per poter lavorare in proprio. C’è un modo per essere riabilitato? Considerare che ho un appartamento che non avendolo più potuto pagare, penso in meno di 1 anno sarà messo all’asta dal Tribunale su richiesta della Banca che mi concesse il mutuo; pensando che questo dovrebbe essere il motivo essenziale per la quale il curatore non mi ha ancora chiuso il fallimento, è giusto che debba da 13 anni essere ancora in questa condizione? Ho quasi 50 anni e sapendo che cmq nemmeno potrei riscattare l’appartamento vorrei sapere se con l’attuale Legge Fallimentare D.L. 5/06 potei essere riabilitato a prescindere dall’esito dell’asta del mio immbile. Oppure se posso intraprendere una azione legale contro il curatore che cmq è un avvocato. Chiedo anche se potrei rientrare nella Legge Pinto per un eventuale rimborso. Grazie in anticipo per le risposte.

Ai sensi dell’art. 118 L. F. la procedura fallimentare si conclude,  tra gli altri casi,  quando siano stati integralmente pagati o altrimenti estinti tutti i crediti concorrenti e i c. d. crediti della massa o quando sia stata comunque eseguita la ripartizione finale dell’attivo, sia stata essa satisfattoria oppure no.

Chi può avanzare istanza per chiedere la chiusura del fallimento? Sicuramente anche il debitore fallito, fermo restando che la chiusura può essere disposta anche d’ufficio. Inoltre, ai sensi dell’art. 119 L. F., contro il decreto che rigetti l’istanza di chiusura del fallimento si può proporre ricorso in appello.

Una volta che il decreto è divenuto esecutivo, permette senz’altro al fallito di rientrare in possesso dei beni.

Inoltre, tale decreto comporta la cessazione immediata degli effetti a carattere personale prodotti dalla sentenza di fallimento.

Infatti, con la riforma del 2006 è venuto a mancare  l’istituto della riabilitazione civile.

Nel Suo caso si tratta di vedere a che punto siamo con il pagamento dei creditori. Se il problema è quello dell’appartamento forse Le conviene chiederne la vendita il prima possibile contestualmente alla proposizione dell’istanza per la chiusura del fallimento. Infatti, se, una volta venduto l’immobile, non avesse più beni a disposizione, il fallimento verrebbe dichiarato chiuso.

Per quanto riguarda il curatore e le sue responsabilità si tratta di vedere se i ritardi sono effettivamente dovuti a una sua gestione negligente del patrimnio e del fallimento, nel qual caso sarebbe sicuramente responsabile.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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