Salve, grazie della disponibilità. Sono il proprietario di un’appartamento al 2 piano di un piccolo edificio nel centro storico di Treviso, edificio che risale almeno ai primi anni del secolo scorso, ricco di superfetazioni, e senza amministratore, nonostante i proprietari oltre a me siano 4 (anche se solo di piccole porzioni al piano terra), chiamiamolo EDIFICIO 1. L’edificio confina da un lato con un condominio più recente, chiamiamolo EDIFICIO 2 (anni ’50 credo) e dall’altro con altre proprietà. L’EDIFICIO 2 ha un cortile a cui le auto che accedono ai negozi sottostanti (panificio e tabaccheria) sono autorizzate a parcheggiare. I 2 cortili (quello dell’EDICIO 1 molto più piccolo, circa 3,5 m di larghezza x 12 di lunghezza) non sono delimitati, tranne per una barriera di metallo malandata di circa 2 m, che ho rimosso in accordo con il proprietario dell’appartamento del 1 piano con cui ho fatto alcuni lavori di sistemazione dell’edificio. Al posto della barriera abbiamo posto dei paletti di plastica con una catenella rimovibile che ci avrebbe permesso di parcheggiare nel nostro cortile. Il problema nasce ora che l’amministratore del condominio confinante (ED. 2), ha inviato una raccomandata per diffidarci a “non utilizzare l’area di proprietà del condominio come passaggio per le proprie autovetture”. Succede infatti che per entrare nel nostro cortile invadiamo in parte nel momento del passaggio un triangolo di circa 1 m x 1 m di lato, essendoci dall’altra parte un marciapiede ed un muro. Vorrei capire se possiamo vantare un qualche diritto di passaggio (su 80/100 cm2!!!) e cosa possiamo fare comunque per mantenere la possibilità di parcheggiare sulla nostra comproprietà (ad es. mi viene suggerito di non fare niente perché il condominio non sarà mai in grado di opporsi in concreto al passaggio). Grazie molte per la risposta.
La servitù di passaggio si costituiscono quando (ad esempio) per accedere a un fondo (c.d. dominante) si debba necessariamente transitare su un altro fondo (c.d. servente).
In casi come questi, se dovessero nascere disaccordi sul transito, si può portare la cosa all’attenzione del giudice che, con sentenza, può provvedere coattivamente all’istituzione della servitù o a sancirne la precedente esistenza.
Nel Suo caso particolare occore sapere se l’accesso al parcheggio dell’edificio 1 avviene esclusivamente tramite il passaggio obbligato sul parcheggio dell’edificio 2 oppure no. Se un’altra via esiste ed è facilmente percorribile, non sussiste il diritto di servitù (che comunque si può chiedere) in maniera automatica. Se la via descritta è. al contrario, l’unica, la servitù è da considerarsi esistente in quanto sarebbe l’unico accesso alla via pubblica e, in quanto tale, non assoggettabile a veti od opposizioni di altri.
Laddove, nella seconda ipotesi, continuassero le contestazioni è necessario rivolgersi al giudice.