Salve! a dicembre 2008 ho affittato ad un cittadino marocchino (con permesso di soggiorno) un monolocale di mio possesso in xxx; non ho un contratto registrato, ma solo una scrittura privata; ora è da febbraio che non paga più l’affitto oltre a non pagare la fornitura di energia elettrica; dovendo intanto vendere l’alloggio, è da marzo che l’inquilino è stato avvisato della cosa e gli è stato dato il termine del 25 maggio per lasciare l’alloggio; in questo tempo non ha mostrato dei essersi attivato per cercare una sistemazione alternativa; a nulla sono serviti i continui solleciti verbali; in data 18 maggio ho inviato anche una raccomandata con r.r.; ho la fornitura dell’energia elettrica intestata a mio nome e come prima cosa ho deciso di interromperene la fornitura; di questo l’inquilino è stato avvisato sia verbalmente che per raccomandata; a questo punto ho 2 quesiti: 1) come dovrei muovermi se l’inquilino non lascia l’appartament o entro il termine richiesto? non avendo comunque un contratto registrato e non pagando l’affitto, posso considerare l’inquilino come occupante abusivo? cosa può succedere se io decidessi di far cambiare la serratura della porta d’ingresso? ovviamente mi rendo conto che neanche io sono “regolare” al 100% non avendo registrato il contratto; ringrazio anticipatamente per la disponibilità e porgo distinti saluti
Innanzitutto parliamo del contratto: il fatto che la legge imponga la sua registrazione è dovuto alla necessità di registrare le entrate dei locatori per potere imporre loro il pagamento delle imposte relative. In sostanza la forma non è richiesta ad substantiam (vale a dire per la validità dell’atto), ma semplicemente a fini fiscali.
Ne consegue che il contratto è valido pur se irregolare fiscalmente. Si potrebbe, tanto per fare un esempio, regolarizzarlo, pagando una sanzione.
Essendo il contratto valido ed efficace ciò significa che produce gli effetti e le conseguenze di legge. Lei ha quindi il diritto a chiedere lo sfratto e a ricorrere anche alla forza pubblica per liberare l’appartamento.
Venendo invece al cambio di serratura, se anche si è già perfezionata la convalida di sfratto, sia iniziata l’esecuzione per rilascio e il conduttore abbia addirittura già lasciato l’immobile, il locatore non può rientrare in possesso dei locali. L’immissione in possesso del locatore deve infatti essere effettuata dall’ufficiale giudiziario, a norma dell’articolo 608 del codice di procedura civile. Il locatore che cambi la serratura in assenza dell’ufficiale giudiziario può rispondere penalmente dei reati di violazione di domicilio o ancora di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.