Comodato d’uso gratuito di immobile

Sono in possesso di un cantratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato nel 2009 per 4+4 anni. Pago regolarmente le spese condominiali e quelle di consumo (telefono, gas, luce). Inoltre pago un affitto (in nero) tarmite assegni (di cui ho copia firmata). La questione è che il proprietario vuole vendere l’immobile dove abitiamo io e lamia famiglia quindi ci terrei saper quali rischi corriamo e come ci possiamo tutelare da un eventuale sfratto. Grazie

Evidentemente il comodato è una copertura per un contratto di locazione vero e proprio. In questi casi ha effetto tra le parti il contratto dissimulato (locazione) e di conseguenza si applica la legge sulle locazioni che prevede quanto segue circa la possibilità del locatore di chiedere la restituzione dell’immobile locato.

Ecco i casi specifici e tassativi in cui puo’ farlo:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’immobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l’opposizione del conduttore all’azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l’immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso;

5) quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell’immobile;

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l’esistenza della sublocazione quando l’immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile assieme al conduttore;

8 ) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo

Laddove si applicasse il codice civile relativamente al comodato d’uso di immobile ne deriverebbe quanto segue:

Il comodatario (Lei) è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di  un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata. Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall’uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell’art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta. Ma questo non mi sembra il Suo caso.

Se le parti non trovano l’accordo, è il giudice a stabilire un termine per il comodatario al fine di permettergli di trovare un’altra sistemazione

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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