L’indennita di avviamento è dovuta anche in caso di sfratto?

Ho condotto in locazione un locale per 11 anni per uso industriale (produzione abbigliamento con una ventina di dipendenti)a seguito di variazione di denominazione sociale l’asl non mi ha rinnovato l’idonieta’igenico sanitaria,in quanto il locale era sprovvisto di agibilita’e non solo.Detto locale e’ stato costruito su un suolo destinato a parcheggio  condominiale.Alla mia richiesta di documentazione,il proprietario mi ha risposto con lo sfratto,ho abbandonato il locale e cessato l’attivita’.Come devo calcolare l’eventuale avviamento??Innanzitutto mi spetta? Tenga presente che nel periodo di attesa dei documenti ho avvisato il proprietario dell’immobile tramite raccomandata di sospendere a titolo cautelativo il canone di fitto. Grazie

L’art. 34 della Legge n. 392/1978 afferma che In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili destinati ad uso non abitativo, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento…il conduttore ha diritto… ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.

Il Vostro rapporto contrattuale si è concluso per inadempimento di conseguenza la legge non Le consente l’avviamento. Le resta la possibilità di chiedere i danni al proprietario in quanto responsabile, con la Sua negligenza nel conformarsi alle leggi sanitarie, della cessazione della Sua attività.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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