Egregio Avvocato, la mia domanda è inerente la clausola risolutiva per mora del conduttore in un contratto di locazione. Il testo, come può esserle ben noto, è il seguente. “il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per neri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttori, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove gli importi siano pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora i conduttori, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.” Qualora il conduttore non paghi il canone per un mese e il locatore non prenda provvedimenti di alcun genere, la clausola si considera automaticamente in essere, ossia il contratto è risolto? E se trascorsi ulteriori mesi in cui il conduttore non paga il canone, il locatore può richiedere il pagamento di tutti i canoni arretrati o solo di uno, ovverosia quello dal quale il contratto dovrebbe essere ormai risolto?
In caso di mancato pagamento di una mensilità da parte del conduttore (trascorsi 20 giorni dalla scadenza) sussiste il valido motivo per chiedere la risoluzione del contratto. Ma ciò non è automatico.
La clausola che Lei cita equivale a una messa in mora del conduttore inadempiente. Trascorsi i termini di cui sopra Lei puo’ agire per ottenere lo sfratto nel caso il conduttore non se ne voglia andare.
E’ evidente che se l’inquilino non se ne va, il contratto continua ad esistere e Lei come proprietario avrà diritto a tutti i mesi non pagati.