Buongiorno Signori Avvocati. Complimenti per il vostro utilissimo blog. In qualità di proprietaria di un appartamento, ho sottoscritto da marzo 2009 un contratto di locazione quadriennale. L’inquilina non è mai stata molto ligia nel rispetto delle condizioni contrattuali, pagando il canone mensile quasi sempre in ritardo rispetto al termine previsto e rimandando di continuo il pagamento, presso l’amministratore, delle spese condominiali di sua spettanza (ad oggi il pagamento non è stato eseguito). A dicembre 2009 il pagamento del relativo canone non è stato effettuato. Dopo varie tribolazioni, sono riuscita a comunicare con l’inquilina, la quale ha giustificato il mancato pagamento con la scoperta di avere una grave patologia. Il mio proposito di farle lo sfratto è venuto meno, sapendo tra l’altro che, in sede giudiziale, le sue problematiche di salute le consentirebbero di bloccare lo sfratto. Sono molto preoccupata perchè l’inquilina non è coniugata e non ha figli, quindi, pur non volendo apparire cattiva o egoista, temo che, se le sue condizioni dovessero peggiorare, non riuscirei a percepire i canoni di locazione a cui ho diritto. E’ possibile accordarsi con l’inquilina per ottenere in anticipo alcune mensilità, così da non doverla disturbare durante le terapie e le cure a cui dovrà continuare a sottoporsi? Nella peggiore delle ipotesi, è’ possibile, in caso di decessso, rilaversi sugli eredi dell’inquilina, cioè fratelli o padre? Sperando che questa domanda possa servire come spunto per un post sul vostro blog, vi saluto cordialmente.
Lei ha ovviamente diritto di procedere con lo sfratto anche nei confronti di un inquilino malato. Questa è la legge. Il buon senso e la sensibilità è lasciata ad ognuno di noi, ma non c’entra con il rispetto delle leggi.
La legge stabilisce che in caso di sfratto nei confronti di una persona affetta da grave patologia questa possa ottenere un secondo rinvio dello sfratto per un periodo di 6-18 mesi (art. 6, comma 5, L. 431/1998).
Per quanto riguarda la possibilità di un accordo per il pagamento di alcuni canoni anticipati questo è senz’altro possibile.
Infine, in caso di decesso dell’inquilino moroso, trattandosi di debito (il patrimonio di una persona comprende crediti e debiti), questo verrà trasferito in capo agli eredi in caso di accettazione dell’eredità. Non si verificherà invece il subentro degli eredi nel contratto di locazione se questi ultimi non erano abitualmente conviventi con la defunta a norma dell’art. 6 L. 392/1978.
Una risposta su “Sfratto dell’inquilino malato”
Grazie per la rapida risposta e per l'utilissimo servizio da voi offerto.