Solidarietà nella locazione commerciale

Salve, ringrazio per la opportunità. Sarò breve: ho un contratto di locazione commerciale, il conduttore ha venduto l’attività, ma non mi ha pagato l’ultima rata di canone e non intende farlo. Domanda: se io ottengo lo sfratto per morosità, è sfrattato anche il nuovo conduttore? Grazie per la vostra disponibilità.

Lei, in quanto proprietario-locatore deve agire nei confronti del debitore.

Non capisco cosa intenda per ultima rata. Se ultima rata del contratto o ultima dovuta dal precedente conduttore. In ogni caso se adesso il conduttore è un’altra persona (quindi un’altra azienda) deve agire nei suoi confronti perchè il contratto adesso sarà intestato a questi.

Esiste una solidarietà, tuttavia, tra i conduttori. Se Lei infatti non ha liberato il cedente (precedente conduttore) questi è ritenuto responsabile in solido con il nuovo conduttore. E naturalmente viceversa

Sperando Le possa essere utile Le riporto l’Art. 36 della Legge 392/78: “Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

3 risposte su “Solidarietà nella locazione commerciale”

Egregio Avvocato,
La ringrazio per la risposta. Moroso era il precedente conduttore. Il nuovo conduttore ha preferito stipulare un nuovo contratto a nuove condizioni, sia per non essere coinvolto in eventuali contenziosi, sia per garantirsi un periodo più lungo. Grazie ancora.

Salve,in merito le pongo un quesito.
Puo' opporsi il propietario dell'immobile alla cessione dell'attivita' e contratto locatizio del suo inquilino ?
Semplicemente perche' vuole un aumento del canone mensile del contratto di locazione,essendo che il sottoscritto ha apportato notevoli migliorie al locale.
Essendo che il contratto e' 6+6 e manca poco piu' di una anno alla scadenza dei primi 6 anni di contratto puo' opparsi magari ricattandomi di non rinnovarmi il contratto ??
saluti.

Il locatore puo' opporsi solo per gravi motivi e la richiesta di un canone maggiore non mi sembra rientri fra questi. Per quanto riguarda il diniego di rinnovo l'art. 29 della L. 392/78 elenca tassativamente i casi in cui il proprietario puo' negare il rinnovo. Al di fuori di questi non è possibile.

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