Chiedo cortesemente una cosa. Mio padre, purtroppo recentemente deceduto, mi ha lasciato le mura di un negozio (C/2) affittato con contratto 6+6 giunto all’undicesimo anno (a febbraio 2011 scadranno i dodici anni). L’inquilino, sessantenne, vorrebbe rimanere per un altro contratto 6+6. Io, come era con mio padre, ho ottimi rapporti con questo inquilino, e non avrei problemi a tenerlo per tutto il tempo che crede; però, comprendo che egli non lavorerà altri 12 anni, considerata la sua età, e non avendo figli è chiaro che durante i 12 anni mi vedrò qualche sconosciuto subentrargli nel nuovo contratto di affitto che stipuleremo tra un anno. E questo non mi fa stare tranquillo, perché con quello che succede oggigiorno non ci si può fidare di uno sconosciuto. Peraltro, sono un lavoratore precario, con compagna disoccupata, e questo piccolo locale commerciale (per quanto il netto dell’affitto sia poca cosa) rappresenta pur sempre un’entrata importante per le! nostre magre casse. Prima di fare un nuovo contratto vorrei gentilmente sapere se in futuro avrò il dovere di accettare qualsiasi subentro, oppure se nel contratto possiamo stipulare il divieto a subentri (ma la legge lo consente??), oppure cos’altro mi potete consigliare. Vi ringrazio molto perché mi avete letto. Cordiali saluti.
La legge non ne parla espressamente ma la giurisprudenza ritiene che l’art. 36 della Legge n. 392/78 consenta al conduttore la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, qualora venga locata o ceduta contestualmente l’azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l’immobile o di cedere il contratto (ad es. Cass. sent. 13 aprile 2000 n. 4802).
Per quanto riguarda la solidarietà dei subconduttori con il sublocatore essa sussiste senz’altro per controbilanciare la suddetta impossibilità del locatore di vietare la sublocazione o la cessione del contratto di locazione.
Una risposta su “Cosa succede se il mio conduttore subloca l’immobile?”
…mi pare che, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 392 del 27.07.1978, dopi i primi 6+6, il contratto si rinnovi di sei anni in sei anni… quindi tutt'al più a partire dal prossimo rinnovo (febbraio 2011) scadrebbe dopo 6 anni (cioè nel febbraio 2017) – http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1978/lexs_7…