Se la mia coinquilina se ne va chi paga la sua parte di canone?

Salve, ho stipulato un contratto di affitto con altre tre ragazze a Parma, per la durata di 12 mesi dal 1-10-09 al 30-09-10. E’ il mio secondo anno in questo appartamento (insieme ad una delle altre tre ragazze)e l’anno scorso ne sono successe di tutti i colori; in breve, una delle mie tre coinquiline ha regolarmente lasciato casa (previo avviso di tre mesi, ecc..), senza trovare una sostituta e visto che il contratto non tutelava le restanti parti, grazie alla gentilezza della proprietaria, non abbiamo pagato noi tre la quota d’affitto della quarta per i restanti 6 mesi (che da contratto indirettamente ci sarebbe spettato). Quest’anno, per tutelarmi, ho fatto inserire nel contratto la seguente clausula: “ogni conduttrice ha facoltà di recedere dal contratto solo per gravi e documentati motivi previo preavviso da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima ma contemporaneamente si impegna a trovare una sostituta gradita ai proprietari; diversament! e la parte che recede dal contratto dovrà corrispondere regolarmente la quota di affitto che concorre a determinare la cifra complessiva pattuita fino al termine della locazione. Eventuali variazioni od aggiunte di una persona nell’alloggio dovranno essere autorizzate per iscritto dai locatori. E’ vietata la cessione del contratto anche nella forma di comodato gratuito”. Inoltre, c’è un’altra clausula importante che voglio citare, utile a comprendere meglio la mia domanda: “sono interamente a carico delle conduttrici le spese relative alla fornitura dell’acqua, nonchè dell’energia elettrica, del gas, la tassa per i rifiuti, la manutenzione della caldaia ed il nolo dei contatori”. Premesso ciò si stanno verificando le seguenti cose: una mia coinquilina (la stessa che l’anno scorso era in casa con me e che ha assistito a tutto il pandemonio sopra accennato), ha accettato un posto di lavoro in un’altra città, dal mese di gennaio 2010 al mese di giugno 2010. L’affitto, fortunatamente è obbligata a pagarlo a meno che non trovi una sostituta, fino a settembre. Tuttavia, questa ragazza non ha intenzione di pagare le spese fisse e relative ai consumi di luce, acqua, gas, rifiuti, condominio, in quanto non ne usufruirà per tutto quel periodo. Inoltre, abbiamo anche internet a casa, le cui spese si sono sempre divise in quattro, come tutte le altre. Io non sono daccordo a non farle pagare i consumi che non consumerà in quanto è per scelta sua che non li consumerà e non perchè la costringiamo noi. Inoltre, non è stata neanche chiara nei nostri confronti in merito al periodo che trascorrerà fuori casa in quanto da qualche giorno a questa parte, il suo ! tornare a giugno o a settembre dipende dal suo trovare o meno una sostituta. Ora: la proprietaria le sta facendo un grandissimo favore in quanto non stipulerà un nuovo contratto nel momento in cui arrivi una sostituta, ne fino a giugno, ne fino a settembre. Inoltre, i mesi di luglio e agosto, in cui nessuna delle 4 è presente fisicamente nella casa sono stati e saranno pagati da tutte e 4, pur non usufruendo nessuna ne di luce, ne di acqua, ne di gas. Oltre a non voler pagare le spese, questa ragazza ci ha praticamente ricattato (almeno, secondo me si tratta di ciò) e più precisamente, dato che tutte le bollette di luce, acqua, gas, rifiuti e internet sono intestate a lei, ha detto che se non cambiamo idea e restiamo convinte nel farle pagare i consumi e le spese anche con lei assente dalla casa, oltre a non pagarli, ci staccherà la luce e farà la disdetta di tutte le bollette intestate a lei, cosa che comporterebbe per noi tre, spese notevoli da affrontare per un capriccio suo, visto e considerato, inoltre, che a settembre dovremo comunque staccare tutto perchè la casa in cui abitiamo sarà venduta allo scadere del contratto. Le lascio immaginare il clima che si è creato in casa e le difficoltà di non sapere che fare, visto e considerato che secondo la proprietaria dobbiamo organizzarci noi e decidere fra di noi per le spese. (lei ovviamente è dalla nostra solo per le spese fisse e non per i consumi). Infine, credo che capisca bene che trattandosi tutte e 4 di studentesse universitarie, senza un proprio reddito e tutte lontane da casa per motivi di studio, la scelta di dividere un appartamento e i relativi consumi e spese in 4 è una necessità e non un capriccio. Spero di aver fornito un quadro del problema comprensibile. La ringrazio del tempo che mi dedicherà in attesa di una Sua risposta, le auguro una buona giornata.

Mi pare di capire che il nocciolo della questione sia questo: il contratto è intestato a più conduttrici; puo’ una di queste dare la disdetta senza trovare una sostituta? Deve pagare solo i canoni per il periodo di preavviso o deve pagare anche i rimanenti se non trova una sostituta? E poi come ci si regola per le spese dei consumi (luce, internet, ecc.)?

La risposta si trova nella legge. Il contratto di locazione, quando i conduttori sono più di uno, prevede la solidarietà dei pagamenti. Ciò significa che se uno dei conduttori (diciamo siano essi 4) dà regolare disdetta e paga il suo preavviso, viene liberato dal pagamento dei canoni successivi dalla fine del preavviso alla scadenza del contratto.

In pratica al proprietario non interessa chi pagherà il canone e in che percentuali, al proprietario interessa (ed è un suo diritto) percepire l’intero canone. Ne deriva che se un’inquilino se ne va l’intero canone mensile deve essere suddiviso fra i restanti tre unquilini. Per fare un esempio: se il canone è di 1.200 euro (300 a testa) e Tizio se ne va, da quel momento il canone diventerà di euro 400 a testa. Gli inquilini restanti sono comunque tenuti a versare l’intero importo e il proprietario ha il diritto di chiedere tale importo anche a uno solo di loro, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri.

Per quanto riguarda le spese il ragionamento è simile. Queste vanno suddivise tra gli inquilini che vivono nell’appartamento. Chi lascia dovrà pagare fino a che rimane nell’appartamento e utilizza i servizi.

Tutto quanto sopra ovviamente con la premessa che la disdetta di un coinquilino si data ricorrendo gravi motivi.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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