Mia moglie ha recentemente ottenuto dal ministero il cambio del proprio cognome (pratica avviata nel 2005). Mi chiedo, tutti i contratti (mutuo) intestati col vecchio cognome devono per forza essere cambiati o, in virtù del fatto, che la persona è la stessa possono essere mantenuti col vecchio cognome?
Non credo proprio, penso che i contratti possano bene essere lasciati così come sono.
Il riferimento normativo per il cambio del nome è il D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 84 e ss., che prescrive che il decreto prefettizio che dispone il cambio del nome debba semplicemente essere annotato a margine dell’atto di nascita, direi pertanto senza nessun effetto retroattivo e conservando sicuramente sempre al titolare dei dati la possibilità di comprovare che prima del provvedimento il nome era diverso.