ho diritto all’equa riparazione per un procedimento che era stato iniziato da mio padre ora deceduto?

Mio padre ha iniziato una causa negli anni 80, poi negli anni 90 è purtroppo venuto a mancare. La causa è terminata adesso. Posso chiedere l’equa riparazione in quanto suo unico erede, visto che mia madre era già deceduta anni prima?

Dipende se ti eri costituito formalmente in causa dopo la morte di tuo padre o meno, cioè se avevi dopo che era venuto meno tuo padre firmato una procura ad un legale affinchè si presentasse in giudizio per te come erede.

Infatti, allorquando, in corso di causa, vi sia stato il decesso della parte che aveva promosso il giudizio, l’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, cd. legge Pinto, deve essere riconosciuta anche in favore degli eredi della stessa, in virtù di quanto disposto dall’art. 6 della CEDU, quale conseguenza normale, anche se non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Tali eredi possono domandare l’indennità per equa riparazione in virtù di due distinti titoli.

In primo luogo jure proprio, allorquando abbiano assunto lo status di parti processuali, mediante la costituzione in giudizio. In questo caso l’indennizzo sarà riferibile alla protrazione irragionevole del processo, nella fase successiva alla costituzione degli aventi causa e spetterà per intero a ciascuno di essi.Oppure jure successionis, in relazione all’eccessiva durata del procedimento dalla data della domanda, sino alla morte del de cuius. In punto va precisato, altresì, che l’indennizzo ottenuto jure successionis deve necessariamente essere diviso pro quota tra gli eredi, anche se questo non è il tuo caso visto che sei unico erede.

È, naturalmente, possibile promuovere entrambe le domande e, in questo caso, ai fini dell’indennizzo, il periodo di pendenza del processo successivo alla morte del de cuius verrà cumulato a quello intercorso dalla data di proposizione della domanda giudiziale.

La Suprema Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante ed omogenea, ha ritenuto che l’indennizzo per equa riparazione, in relazione all’irragionevole durata del processo per il periodo successivo al decesso del dante causa, possa essere concesso solamente agli eredi che possano vantare un diritto jure proprio, ovverosia che si siano costituiti in giudizio, in quanto concedibile unicamente in virtù dell’assunzione della qualità di parte processuale, non rilevando in alcun modo la continuità della posizione processuale rispetto quella del dante causa.

 

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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