Il Tribunale di Modena ha condannato un marito a pagare una somma alla ex moglie a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nella forma del danno da disturbo post traumatico da stress, causato alla stessa da una serie, ripetuta e prolungata nel tempo, di comportamenti minacciosi e persecutori.
Il Giudice del Tribunale di Modena ha seguito il recente orientamento della Corte di Cassazione, ritenendo che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del nostro codice (art. 2059) non fosse solamente quello derivante da condotte che in integrano gli estremi del reato, come ad esempio le percosse, bensì anche ogni danno non patrimoniale, causato da un fatto illecito altrui e dal quale consegua una lesione dei valori della persona costituzionalmente protetti.
Più precisamente, il Giudice ha ritenuto che il disturbo post traumatico da stress, ossia, in breve, quella particolare sofferenza psico-fisica dell’individuo, conseguente ad un evento traumatico percepito come mortale e nei confronti del quale il soggetto si sente completamente impotente, avesse causato alla ex moglie un danno rilevante, ledendone il diritto alla salute, tutelato all’art. 32 della nostra Costituzione.
Nel caso descritto il Giudice ha valutato, ai fini della sussistenza della responsabilità per il danno cagionato, comportamenti tenuti dal soggetto durante la vita matrimoniale, che erano già stati posti alla base dell’addebito della separazione, quali elementi costitutivi di un’ulteriore responsabilità risarcitoria, ossia dell’obbligo di risarcire il danno causato da un proprio comportamento doloso o colposo, in conseguenza del quale un terzo abbia subito un danno.
Con ciò non si vuole certamente affermare che ogni comportamento del coniuge idoneo ad ottenere l’addebito della separazione configuri anche una responsabilità patrimoniale, tutt’altro.
Infatti, ai fini dell’addebito della separazione è necessario non solo che il coniuge tenga comportamenti che violano i doveri matrimoniali, ma anche che tali comportamenti si configurino come così gravi da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ebbene, perchè si possa configurare la responsabilità per danno non patrimoniale è necessario che tali comportamenti abbiano siano ancora più gravi, cioè, come detto, ledano i diritti costituzionalmente garantiti dell’altro coniuge.
Va sottolineato, però, che tale ipotesi risarcitoria ha natura autonoma rispetto al giudizio di separazione dei coniugi, pertanto potrà essere fatta valere solamente mediante l’introduzione di apposito giudizio.
In punto è che il Giudice ha ritenuto che tali comportamenti, di per sè già violazioni dei doveri imposti ai coniugi con il matrimonio così gravi da comportare l’addebito della separazione, fossero talmente rilevanti da configurare in capo all’ex marito proprio una responsabilità da fatto illecito.
articolo originariamente pubblicato su | Cadoinpiedi
Una risposta su “il risarcimento del disturbo post traumatico da stress cagionato dal coniuge”
Vorrei tanto sapere se anchio ho il diritto alla vita e alla salute. Mia Moglie straniera dopo solo un mese dal giuramento alla Repubblica Italiana (Giugno 2009), comincia a provocarmi ed a isolarmi al punto che ripetute liti mi portano ad un grave Pneuma Toracico. Con fortissimi dolori rimango a letto un giorno e una Notte e Moglie e Figlia che ho adottato, non si curano di me. Il giorno seguente vado al Pronto Soccorso e vengo ricoverato e Operato (Settembre 2009). Dopo 5 giorni torno a casa e mia Moglie mi aggredisce provocandomi dolori lancinanti al punto che mi costringe a trovare ospitalità presso mia Cognata. quattro mesi dopo (Gennaio 2010) mia Moglie sporge una Falsa Denuncia art. 570 e mi invia una Lettera dell'Avvocato. Di conseguenza alla Denuncia mi viene ritirata l'Arma regolarmente detenuta e in pochi giorni ritorno all'Ospedale per grave calo Ponderale. Al mo rientro mia Moglie, forse pentita, ritira la Denuncia e per due mesi non succede niente. A maggio 2010 mia Moglie chiede la Separazione Giudiziaria adducendo a mio carico una relazione inesistente. A Novembre 2010 Il Presidente del Tribunale di Monza, Assegna la casa di mia Proprietà a mia Moglie in quanto la Figlia Maggiorenne convive con lei, oltre ad un assegno di 900,00€ per alimenti. Cosa possibile perchè mia Moglie dichiara falsamente di percepire soltanto 200,00€ al mese nonostante prove inconfutabili dimostrano che ne guadagna 1.200,00€ al mese. A seguito di questa sentenza, dovendo pagare il Mutuo, l'affitto, spese varie, debiti precedenti e alimenti; mi trovo in grave difficoltà. Subisco i primi due Precetti (Gennaio 2011)che pago con un nuovo Prestito. Subisco altri due Precetti e conseguente Pignoramento del terzo dello Stipendio. Mi sequestra le mie cose e mi costringe a forzare la serratura per prenderle (Aprile 2011), subendo poi una Denuncia. Subisco un Sequetro dei Carabinieri e mi comunicano che sono indagato per vari reati di cui art. 570.Ebbene io avevo fatto una Denuncia per maltrattamenti e abbandono oltre alla appropiazione indebita delle mie cose; Denuncia che è stata archiaviata senza colpo ferire. Ora mi trovo sull'astrico, sto per perdere il lavoro, la casa, la macchina e la vita. Ditemi voi, se questo è ciò che mi spetta per aver sposato una Straniera e Adottato la Figlia 17 enne che era Abbandonata in totale povertà.