Mi hanno ritirato la patente, avevo un avvocato che ora non posso più permettermi di pagare. Posso essere seguito da un avvocato pagato dallo stato?
Il gratuito patrocinio, o più correttamente patrocinio a spese dello Stato, comporta che le spese di assistenza legale siano pagate dallo Stato. Può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio. Per godere dell’ammissione al beneficio occorre avere un reddito inferiore ad un determinato limite, che varia annualmente. Si può usufruirne per procedimenti civili, penali, amministrativi e di altro tipo, compresa l’impugnazione delle sanzioni amministrative. Non può essere utilizzato, invece, per consulenze o attività di assistenza di tipo stragiudiziale.
Con il patrocinio a spese dello stato si può scegliere liberamente l’avvocato purchè sia iscritto nelle liste del gratuito patrocinio, liste disponibile presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.