Vorrei porre alla Vs attenzione il seguente quesito: il soggetto che, spacciatosi per un’altra persona, ha inviato sms, utilizzando servizi internet, quale legge ha infranto? la persona, destinataria degli sms, che ha sporto denuncia alla polpost, in che modo puo’ conciliare visto che gli sms non hanno creato alcun danno?
Secondo l’ordinamento italiano, la sostituzione di persona costituisce reato e, pertanto, il soggetto che ha posto in essere tale condotta è punibile penalmente. Al riguardo, l’articolo 494 del codice penale così recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“.
Come si evince dalla lettura dell’articolo, la condotta è penalmente rilevante allorquando il soggetto, sostituitosi ad altra persona, abbia taluno indotto in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In particolare, per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., è richiesta l’induzione in errore della “vittima” e, dal punto di vista soggettivo, il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
In mancanza di questi elementi, la condotta, qualora non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, non è prevista dalla legge come reato.
Orbene, con riferimento al tuo caso, se il soggetto -sostituitosi ad altra persona- ha spedito gli sms senza alcun fine di recare danno, lo stesso, a mio parere, non è punibile penalmente.
Il reato in questione, non è perseguibile a querela, ma procedibile d’ufficio. Naturalmente, se dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti, non vengono raccolti elementi per potere incolpare la persona autrice della sostituzione, il procedimento penale verrà archiviato.
Se l’intenzione, comunque, del destinatario degli sms sarebbe quella di conciliare, lo stesso potrebbe fare delle dichiarazioni, in questo caso, alla polpost, in merito ai fatti così come verificatisi, o ritirare la stessa denuncia spiegando i motivi. Di certo, la denuncia, in virtù di quanto sopra esposto, essendo il reato procedibile d’ufficio, non potrebbe essere ritirata, ma la dichiarazione della persona offesa di come non vuole procedere nei confronti dell’autore degli sms, potrebbe servire, qualora la magistratura dovesse ritenere la condotta dell’autore del reato penalmente rilevante, come circostanza attenuante e, quindi, ai fini della diminuzione della pena. Sarebbe opportuno, tuttavia, per evitare di incorrere in errori, sentire il parere di un legale in modo che lo stesso, esaminati i fatti nei minimi particolari, possa dare il giusto consiglio e possa guidare la persona offesa nel conseguimento dei suoi obiettivi.