Abito in un cascinale con una costruzione adibita ad abitazione, la seconda costruzione a stalla/fienile. Le 2 costuzioni sono poste una di fronte all’altra a circa 10 mt di distanza.La propietà è stata divisa in 2 parti (le costruzioni e il cortile sono divisi praticamente a metà) con diritto di passaggio mio nel cortile del vicino e viceversa, questo perche’ le due propietà hanno entrambe un’uscita su strade comunali. Nell’atto di proprietà è specificato dove lasciare il passaggio nel cortile. Posso dividere con una rete il cortile e mettere un cancello o una sbarra(eventualmente anche motorizzata) dove devo lasciare il passaggio? Questo eventuale cancello costituisce un ostacolo al passaggio?
Questa domanda ci fornisce lo spunto per una riflessione più generale su come funziona il sistema della giustizia in generale, anche oltre il caso specifico.
Si tratta, qui, di uno dei moltissimi casi in cui la legge non prevede una risposta precisa, ovvero non c’è una norma nel codice civile che preveda che il proprietario del fondo servente possa, o non possa, chiudere con un cancello (o un qualsiasi altro mezzo) la strada, consegnando ovviamente le chiavi anche al proprietario del fondo dominante.
Esiste invece una norma del codice la quale prevede che “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.“
Ora, stabilire se l’installazione di un cancello possa costituire un aggravamento, per il vicino che ha diritto di passaggio ed al quale vengono chiaramente consegnate le chiavi, è una questione piuttosto opinabile e comunque legata al singolo caso specifico.
Ad esempio non è la stessa cosa se il cancello è automatico o manuale. Se permette agevolmente il passaggio ad ogni tipo di mezzo, oppure se in qualche modo lo limita. Se ci sono anche altri passaggi o meno. Che tipo di servitù esiste (se carrabile, pedonale etc). Se è indicato qualcosa di specifico nell’atto costitutivo (rogito). Rilevante può essere anche valutare come è stata utilizzata in passato la servitù e in che modo la stessa è stata costituita. Infatti le servitù, oltre che con atto pubblico, possono costituirsi anche in altri modi, ad esempio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Avendo a disposizione tutti questi elementi, si può infine giungere a dare un parere motivato e sicuramente abbastanza fondato, ma molto difficilmente si ottiene una risposta sicura “al 100%”, del tipo, per intenderci, “bianco o nero”.
Questo perché, trattandosi di questioni comunque opinabili, diversi giudici potrebbero non vederla allo stesso modo in una eventuale causa.
In casi come questo, ove non si riesca a trovare una soluzione amichevole col vicino, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un legale di fiducia, in modo da valutare attentamente tutti gli aspetti del caso specifico e ponderare bene i possibili esiti di una vertenza.