Parliamo di una burrascosa storia sentimentale. Una vicenda caratterizzata da instabilità affettiva da parte del fidanzato, il quale, seppure sentimentalmente impegnato, non intende rinunciare alle varie frequentazioni femminili. Nonostante l’evidente, instabile situazione, connotata da rotture repentine di fidanzamento a causa delle relazioni con altre donne, si assiste ad una vera e propria induzione alle nozze riparatrici per l’intervenuto stato di gravidanza della formale fidanzata. Di fronte all’inattesa notizia della gravidanza, l’uomo reagisce con sconcerto e ricerca, da subito, dei possibili rimedi. Elemento peculiare della vicenda, una riunione generale delle rispettive famiglie per decidere il da farsi. Il futuro marito viene, così, confortato con la possibilità di un prossimo divorzio senza alcuna violazione del principio dell’affidamento negoziale incolpevole. Ma per la donna, fidanzata tradita prima e moglie poi, si apre una realtà non semplice: infatti, quest’ultima, non solo sposa il ‘’farfallone’’ che l’ha messa incinta, ma vede anche annullarsi il matrimonio dalla Sacra Rota con successiva delibazione emessa da un tribunale italiano.
In sintesi, la donna si ritrova single con un bambino a carico e nessun riconoscimento del suo status di ex!
Ebbene, in tema di matrimonio concordatario (celebrato in forma canonica cui segue trascrizione ai fini civili) si parla di dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio. Con tale dichiarazione si intende quel riconoscimento legale ad opera del tribunale ecclesiastico, che in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio. Comunemente si parla di ‘’annullamento della Rota’’, ma tecnicamente si tratta di un riconoscimento di nullità. A seguire, all’art. 8, nr. 2 dell’ Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, del 18 febbraio del 1984, è previsto espressamente che le sentenze di nullità di un matrimonio concordatario pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza dellaCorte d’Appello competente per territorio.
Deve, pertanto, ritenersi che per tali sentenze necessita, ancora oggi, il ricorso al procedimento di delibazione, exart. 797 c.p.c.. Tale procedura è, evidentemente, rimasta immutata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto internazionaleprivato, legge nr. 218/95. Dall’impianto normativo appena descritto si evince che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venire meno i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione, fa venire meno anche l’esigenza della domanda di divorzio (con le sue statuizioni rispetto agli effetti personali e patrimoniali dei coniugi), qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti!
Inoltre, ai sensi dell’art. 2909 c.c. la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ed assume l’autorità di cosa giudicata che preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante. Per maggiori dettagli sul tema, si può consultare la Guida alla separazione e al divorzio del collega Tiziano Solignani.
I giudici della Cassazione, investiti della questione, con sentenza nr. 17465/2011, hanno respinto il ricorso dalla donna, ex moglie. I supremi giudici confermano, così, il giudizio della Corte d’Appello di Bologna, la quale dichiarava la validità giuridica dell’annullamento del vincolo matrimoniale, espresso dalla Sacra Rota di Modena, perché il marito non avrebbe mai tenuto fede ai cc.dd. bona matrimoni. A dire dei giudici, infatti, l’ex marito non le sarebbe mai stato fedele a vita come prevede l’indissolubilità del matrimonio. Secondo gli ermellini, gli indizi c’erano ed erano grandi come una casa. Se di colpa si deve parlare è quella della fidanzata troppo distratta per accorgersi della verità. Mentre, sarebbe stato sufficiente, prosegue la Corte, usare la ordinaria diligenza e il significato di una serie di comportamenti dell’uomo non sarebbe di certo sfuggito. Insomma, si evince, così, un processo canonico di nullità solo ecclesiastico e un procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica solo civile; quest’ultimo (attivabile su richiesta di almeno uno dei coniugi), è bene evidenziare, risulta essere notoriamente più breve ed anche meno costoso! Svolgendo un’attenta analisi, si assisterebbe ad un vero e proprio binario processuale extra-ordinario, ulteriore, alternativo.
Ci si domanda, tale binario processuale alternativo realizza una mera omissione rispetto a tutte quelle doverose statuizioni, personali e patrimoniali tra i coniugi, che connotano l’ordinario procedimento civile di nullità oppure una separazione o un divorzio contenziosi?