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alcune osservazioni generali sul fenomeno del «mobbing» in ambito sportivo

Con questo articolo tenterò di definire il fenomeno del “mobbing” nel mondo dello sport professionistico, o “ di fatto”, come può essere l’attività dilettantistica svolta ad alti livelli.
Con il termine mobbing si indica il disagio e l’emarginazione del singolo nell’ambiente lavorativo, e nel caso di specie in quello sportivo. Il mobbing è costituito da comportamenti di natura vessatoria e persecutoria, posti in essere da colleghi o da superiori, dell’atleta, con l’unico fine di emarginare il soggetto preso di mira dal gruppo, ovvero dal resto della squadra.
Il rapporto di lavoro sportivo è composto da diritti ed obblighi tra la società sportiva e l’atleta, ed i tratti distintivi di tale rapporto sono indicati e specificati dall’ art. 2094 del codice civile in stretta combinazione con specifiche prescrizioni della legge n. 91 del 1981 ( legge sul professionismo sportivo). E’ basilare che la società sportiva, datrice di lavoro, si impegni ad elevare le condizioni psico fisiche e tecniche del suo atleta, mettendogli a disposizione le attrezzature idonee alla preparazione atletica, il tutto in un ambiente adeguato alla sua dignità professionale di “lavoratore sportivo”. In alcuni casi si è verificata l’incredibile situazione di atleti a cui è stato negato l’accesso agli spogliatoi e per effettuare la vestizione si sono dovuti appoggiare in locali adibiti a magazzino e/o ripostiglio. In secondo luogo l’atleta ha il diritto a partecipare alle sedute di allenamento ed alla cosiddetta preparazione precampionato con la prima squadra, salvo che egli sia venuto meno a propri obblighi contrattuali. L’atleta comunque deve fare la sua parte, quindi osservare diligentemente le direttive tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici della società sportiva.

Ora al fine di essere più esaustivo e chiaro, indicherò i vari presupposti che devono sussistere perché si possa parlare di condotta “mobbizzante”.
In primis occorre che il rapporto di lavoro venga assunto come contratto di lavoro subordinato; che gli atti persecutori siano molteplici e ripetuti nel tempo, con una particolare intensità e frutto di una condotta preordinata alla emarginazione del soggetto “mobbizzato”; che si tratti di mobbing verticale ( quindi azioni poste in essere da allenatori e/o dirigenti); che il fine ultimo sia quello di indurre l’atleta al rinnovo del contratto, alla riduzione dell’ingaggio o ad accettare il trasferimento ad altra società sportiva; che sia dimostrabile un danno biologico o esistenziale del lavoratore atleta.
La stessa Corte Costituzionale è intervenuta al fine di contestualizzare la fattispecie di mobbing, ed ha ritenuto di fondamentale importanza che vengano analizzati non i singoli atti persecutori o vessatori, bensì le condotte complessive poste in essere dal cosiddetto “mobber”.
Alla luce di tale valutazione è inconfutabile che se la società sportiva impedisse all’atleta di prendere parte al ritiro precampionato, lo escludesse dagli allenamenti e gli impedisse l’accesso alle strutture ed attrezzature sportive, si può parlare di mobbing.
Una condotta di tal genere, propria della società sportiva, ha un potere vessatorio tale da poter incidere anche sulla personalità dell’atleta, che si vede messo all’”angolo”, oggetto di una forma di ostracismo, che lo porta ad essere allontanato dal gruppo dei compagni di squadra, ma anche con la notevole difficoltà a potersi “accasare” presso un altro club, visto che è ancora in essere una situazione contrattuale, e che i “rosters” delle altre squadre sono stati già definiti.
L’atleta che poi viene mobbizzato nel corso della stagione sportiva, “naviga” veramente poi in buie e tempestose acque. Non sono rari i casi in cui la società sportiva dopo aver reintegrato l’atleta allontanato dalla preparazione precampionato, successivamente impedisce allo stesso di prendere parte agli allenamenti con la prima squadra. In tal caso si palesano sine dubio tutti i requisiti peculiari del mobbing, poiché vi è una reiterazione della condotta vessatoria posta in essere in un considerevole lasso di tempo ed attuata in forme e termini di vera ostilità con l’evidente danno alla professionalità dell’atleta.

In conclusione, in capo all’atleta deve essere riscontrato un danno biologico e/o esistenziale, cioè in parole povere, devono essere clinicamente accertate delle patologie psico fisiche. A tal proposito la giurisprudenza che si è interessata a casi di mobbing sportivo, ha precisato che affinché si tratti di danno da mobbing, dovrà essere accertata, dal punto di vista medico-legale, una lesione sul piano psichico o psicosomatico in capo alla vittima, quindi non parliamo di un “semplice” turbamento.
Il parere dell’odierno scrivente, è che il fenomeno del mobbing sportivo sia molto più frequente in ambito dilettantistico che professionistico, questo accade poiché la normativa vigente tutela come ho avuto modo di dire in precedenza, solo i “professionisti” dello sport, cosicché coloro che sono sulla carta atleti dilettanti, ma di fatto svolgono un‘attività sportiva paragonabile al professionismo sportivo, sono alla mercè di allenatori e dirigenti, dalle discutibili doti umane e manageriali.

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Di Francesco Lambertucci

Con il mio studio legale "ius&sport", mi occupo esclusivamente di contenziosi, sia in ambito civile che penale, inerenti il diritto dello sport. Sono socio fondatore nonché presidente dell'associazione "Sportivamente Tutelati" che tutela i diritti dello sportivo.

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