Il caso riguarda un mio amico, docente di lettere, scrittore, poeta, giornalista on-line. Ha espresso giudizi in rete al vetriolo sulla validità di poesie e scritti vari di un’altra scrittrice, con la quale era in polemica anche per altri motivi. Come giornalista sempre alla ricerca di espressioni (e insulti) originali, ha riconosciuto d’aver esagerato (tipo scatoletta con la scritta “MERDA D’ARTISTA” da cui esce una composizione della poetessa). Alla fine la poetessa l’ha querelato dopo che lui s’era affrettato a cancellare dal suo blog i suoi apprezzamenti. Ricevuta la querela s’è precipitato a chiedere pubblicamente scusa alla querelante, scrivendo al quotidiano telematico dove scrive la poetessa. Domanda: il querelato non ha attribuito fatti falsi alla querelante. Ha solo esagerato nello stroncare i suoi scritti. Per me gli si potrebbe dare, al massimo, solo dell’esagerato o del cafone. Ma esiste il reato di “eccesso di giudizio negativo”? Io, che condivido i giudizi scritti dal mio amico, compio un reato a dichiararlo qui? Cosa rischia realmente il querelato?
Rispondo solo alle domande che possono avere un senso pratico e non a quelle che a mio giudizio non ne hanno, come ad es. quella sull’eccesso di giudizio negativo o sulla eventuale reiterazione del reato mediante dichiarazione di condivisione di quei giudizi.
In generale, per poter esprimere un giudizio sull’esistenza o meno di un reato come quello di diffamazione, è necessario vedere le espressioni in cui si è concretizzato. Qui non è dato farlo, a parte un esempio cui accenni, possiamo quindi solo fare un discorso su un piano che prescinde dal caso concreto e che quindi ha utilità limitata.
È sicuramente legittimo esprimere critiche, anche di contenuto negativo, sulla produzione letteraria altrui.
Il discrimine tra critica lecita e reato, illecito, risiede per lo più nella volontà di manifestare disprezzo per l’offeso, in modo da sminuirne l’immagine personale e sociale, che ricorre nel reato. Se io, ad esempio, dico che una determinata composizione non mi pare esprimere molto di nuovo, rifacendosi a canoni estetici e letterari già esplorati da tempo e da vari autori, di talchè la stessa non mi pare rivestire un particolare valore, esprimo un giudizio critico che può sicuramente non piacere, nè giovare all’immagine dell’autore del testo, ma dove l’effetto offensivo è solo il risultato indiretto del mio diritto di manifestazione del pensiero e, come tale, tollerato. Se, viceversa, dico che un determinato testo è il precipitato di una merda, si fa fatica a sostenere che il mio intento fosse quello di esprimere una valutazione critica, dal momento che tale valutazione è del tutto assente, essendovi solo, appunto, una manifestazione di disprezzo per l’opera altrui, e di conseguenza anche la persona, che, in quanto gratuita, è illegittima. In questi ultimi casi, non c’è manifestazione del pensiero, ma semplice volontà di offendere gli altri.
Per quanto riguarda la veridicità dei fatti attribuiti, per la nostra legge ognuno ha diritto al proprio onore, tanto che non è legittimo nemmeno dare della prostituta a chi esercita veramente tale mestiere. In questo caso poi quali sarebbero i fatti attribuiti? Che le opere di questa autrice hanno scarso valore letterario? Mi sembra molto opinabile… Molti grandi autori che oggi leggiamo con piacere sono stati pubblicati postumi o dopo decenni in cui il loro lavoro non era stato adeguatamente compreso. A parte questo, la bontà di un’opera d’arte rimane sempre valutabile in soggettiva, essendo spesso questione di gusti, salvo che questa autrice naturalmente non volesse far passare per poesia una lista della spesa.
Consiglio di incaricare un bravo legale per vedere se possibile risolvere la cosa negoziando con la controparte.