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la valutazione dell’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione è una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità – osservazioni a margine di Cass. 7630, 16 maggio 2012

Ecco il caso: il professionista Tizio conviene, davanti al Tribunale, il signor Caio chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma x a titolo di compensi professionali. Il convenuto, costituitosi, eccepisce in via preliminare la prescrizione del diritto azionato dal professionista e nel merito contesta la domanda proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti al grave e colpevole inadempimento del mandato professionale. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda principale, rigettando quella riconvenzionale. Così, il signor Caio propone ricorso in Appello: sede in cui il ricorso principale viene rigettato e accolto in parte quello proposto da Tizio. Il signor Caio decide di intraprende l’ulteriore terzo grado, ove la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Ebbene, ‘’quando il debitore, in violazione di un obbligo giuridico, non soddisfa l’interesse del creditore nel tempo e nel modo dovuti si realizza l’inadempimento, ex art. 1218 c.c.’’. Per la risoluzione di un contratto non è sufficiente il mero inadempimento ma è necessaria un’ulteriore connotazione, ovvero deve essere un inadempimento di non scarsa importanza, ex artt. 1453 – 1455 c.c.. Lo scioglimento del rapporto per inadempimento (salvo che la risoluzione operi di diritto) consegue ad una pronuncia costitutiva emessa dal giudice. Quest’ultima presuppone una necessaria valutazione da parte del medesimo, il quale andrà ad accertare la ‘’questione di fatto’’ e quindi la non scarsa importanza dell’inadempimento, avuto stretto riguardo all’interesse dell’altra parte. In tale dinamica valutativa, il giudice opera mediante un accertamento oggettivo, il quale gli permette di verificare se l’inadempimento ha inciso in maniera apprezzabile ‘’nell’economia complessiva del rapporto’’, agevolando uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. In tale fase, il giudice si serve anche di un ulteriore criterio soggettivo, che permette di verificare il comportamento di entrambe le parti, le quali possono ‘’attenuare’’ il relativo giudizio di gravità. Il giudice è tenuto ad indicare il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l’inadempimento di non scarsa importanza, ‘’a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti’’ (Cass., sez. II, 20 luglio 2007, nr. 16084). Il giudizio di accertamento-valutazione dell’importanza dell’inadempimento deve necessariamente uniformarsi al ‘’cd. criterio di proporzione’’, fondato sulla buona fede (contrattuale), ex art. 1175 c.c., la quale funge, per l’appunto, sia da criterio di integrazione del contratto sia da limite per le pretese delle parti contraenti. La buona fede comporta tra le parti: correttezza, informazione sui fatti non evidenti, collaborazione per l’acquisizione del massimo vantaggio, implicato dai rapporti contrattuali.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza nr. 7630 del 16 maggio 2012, afferma che ‘’in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della sua gravità, ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici’’ (…).

Insomma, ‘’il contesto normativo consente l’individuazione di criteri di esercizio del potere determinativo, e di tecniche di controllo del medesimo, propriamente giuridici rispettosi del ruolo del giudice implicato dalle clausole generali’’. La generale clausola di buona fede giustifica-autorizza, con flessibilità, un controllo più incisivo (da parte del giudice) delle sproporzioni e degli squilibri contrattuali. Ma all’interno di tale dinamica sono presenti, paralleli, rischi di eccesso ed incontrollabilità delle decisioni da parte degli operatori preposti. Secondo tanti, infatti, l’autonomia riservata al giudice non dovrebbe originare ‘’uno spazio incontrollato di libere scelte’’. Ci si domanda allora: la buona fede rappresenta nella prassi valutativo-giudiziale ‘’uno strumento, concretamente, efficace agli operatori per distinguere ciò che è esigibile da ciò che esigibile non è?’’ O meglio, mediante tale strumento il giudice ‘’riesce’’ a valutare la reale gravità della responsabilità contrattuale ai fini della risoluzione del contratto?

 …Va ribadito che, nella sua funzione trasversale, ‘’il ruolo determinativo del giudice deve confrontarsi, oltre che con il contesto legale, con il piano dell’autonomia privata!’’

 

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Di Giovanna Cuccui

Sono una collaboratrice dello studio legale Solignani & Massa. Collaboro presso l'Università di Bologna. Curo una costante attività di approfondimento teorico-giurisprudenziale, oltre all'applicazione del diritto.

2 risposte su “la valutazione dell’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione è una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità – osservazioni a margine di Cass. 7630, 16 maggio 2012”

Buona sera,
sono titolare di azienda e vendo cuccioli di cane con regolare fatturazione. Due mesi fa ho richiesto un acconto di fermo per un cucciolo ad un cliente, il quale ha, dopo una formale e approfondita discussione sulle caratteristiche del cucciolo che stava prenotando, chiedendo appunto che mi confermasse la prenotazione con acconto.
Quattro giorni prima della consegna, il cliente decide di non prendere il cucciolo, cagionandomi il danno di averlo riservato per lui, e adesso che il cucciolo ha l’età per lasciare l’allevamento mi ritrovo a doverlo alimentare, vaccinare, mantenere insomma, sino a che non avrò trovato nuovo proprietario. Tra l’altro la persona in questione chiede la restituzione dell’acconto versato, cosa che mi lascia assolutamente infastidita, dal momento che avevo specificato che, in caso di rinuncia, avrebbe perso questa somma, investita per le prime cure al cucciolo e per gli adempimenti burocratici della compravendita.
Ancora, nell’esatto istante in cui il signore ha versato la somma, ho emesso regolare fattura d’acconto e prenotazione. Come devo comportarmi? Posso chiedere la risoluzione piena del contratto chiedendo anche il danno patrimoniale? Grazie.

Sì, in teoria il torto è del cliente, quindi non solo tu hai il diritto di trattenere l’acconto, ma potresti anche chiedergli il risarcimento del danno ulteriore. Ovviamente, trattandosi di una controversia di non alto valore economico, è molto meglio che tu cerchi di raggiungere un accordo.

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