mi e’ stato rigettato un ricorso per sospensione alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa € 17000,00, con la motivazione che il conduttore non può astenersi di versare il canone unilateralmente ,anche, nel caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione del godimento del bene anche quando il fatto e ricollegabile al locatore , ma e’ legittima la sospensione solo quando viene a mancare completamente la controprestazione del locatore ( v. cass. 261/2008 e 24799/2008) . IO adesso, vi chiedo, se la chiusura documentata da parte del ASL del locale da me svolto dal 2001 , con motivazione della mancata aspirazione dei fumi nella cucina avvallata da una c t u dello stesso tribunale dove attesta i lavori e STROZZAMENTO della canna fumaria all’altezza del primo piano ( abitata dalla locatrice) PER L’ ISTALLAZIONE di un termo camino , E’ PROVA DI UNA TOTALE MANCATA CONTROPRESTAZIONE DA PARTE DELLA LOCATRICE . E COSA FARE ADESSO CON il mio avvocato visto che il mutamento del rito fissa la prossima udienza tra 5 mesi ed io ho un ingiunzione provvisoria esecutiva sulle spalle ? DA SOTTOLINEARE CHE I TRE RICORSI FATTI PER CONVALIDARE LO SFRATTO DA PARTE DELLA LOCATRICE SONO STATI VANI PERCHÉ TRE GIUDICI DIVERSI HANNO DETTO CHE LA SOSPENSIONE DEL CANONE ERA LEGITTIMO DA PARTE DEL CONDUTTORE ECCO PERCHÉ LA CIFRA E’ ARRIVATA A 17000.
Bisognerebbe conoscere il caso più in dettaglio, e leggere la CTU, per poter dare qualche indicazione più precisa. Da quanto riferisci, la tua posizione non sembra priva di più di una ragione, ma c’è da dire che in sede di decisione circa la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo le valutazioni da parte dei giudici non sono quasi mai, purtroppo, molto approfondite.
Adesso, essendo stata rigettata l’istanza, purtroppo devi pagare, mentre recupererai eventualmente quanto corrisposto al termine della causa.