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c’è la non menzione in caso di patteggiamento della pena per spaccio?

In un vostro precedente post sul patteggiamento, si legge: “L’estinzione non comporta [….] la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità […..] vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, poi dichiarato estinto (mentre i privati comunque non lo vedevano sin da prima, trattandosi di patteggiamento o decreto penale)”. A non convincermi è soprattutto l’ultima frase, cioè “i privati non lo vedevano sin da prima”. Vi illustro il mio caso: nel lontano 2004 vengo trovato in possesso di stupefacenti e patteggio una pena di 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. Ad oggi vorrei richiedere l’estinzione del reato, essendo già trascorsi i 5 anni necessari, ma sul mio casellario (quello per i privati) vedo che il reato è menzionato! Doveva essere richiesta la non menzione già in fase di patteggiamento? Se sì, è troppo tardi per richiederla ora? Del casellario per la PA non mi interessa, ma quello privato lo vorrei pulito. Cosa posso fare?

In materia un tempo disponeva l’articolo 689 c.p.p., che in seguito è stato abrogato, mentre ora la norma di riferimento è l’art. 24 l. 313/2002 che, con il titolo di (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato), prevede quanto segue:

«ART. 24 (L) 

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate. 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1); 

[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.] (2) 

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1933, n. 835, c successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. 

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935) 

(1) Lettera sostituita dall’articolo 18 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall’articolo 20 della legge stessa. 

(2) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 21»

Il patteggiamento è previsto appunto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per cui  direi che ai sensi della lettera e) dell’articolo citato si può ritenere che la non menzione sia automatica esattamente come prima dell’abrogazione dell’art. 689 cpp. La Cassazione lo ha anche dovuto specificare, intervenendo per statuire che «In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall’art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le “sentenze previste dall’art. 445”, ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta».

Nel tuo caso, a questo punto, potrebbero essersi verificate due cose: o la sentenza non è di patteggiamento vero e proprio ma di un altri rito alternativo, come ad esempio il rito abbreviato, oppure c’è stato un errore all’ufficio del casellario al momento della trascrizione. Conviene verificare prima come stanno le cose.

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Di Franca Massa

avvocato, penalista, esperta di diritto di famiglia, amministrazioni di sostegno, contitolare dello studio Solignani-Massa; chi mi ama ... mi segua, su twitter naturalmente :-)

14 risposte su “c’è la non menzione in caso di patteggiamento della pena per spaccio?”

Ciao io sono stato condannato per furto a 6 mesi di pena sospesa…anche a me c’è stato il patteggiamento…posso avere problemi riguardo al lavoro?

Salve, da minore ho commesso un reato per il quale mi è stata concessa la messa alla prova e poi in seguito l’estinzione del reato (sono stato giudicato da minorenne);
In seguito con la maggior età, ho richiesto il porto d’armi per uso sportivo per poter parteicpare ad un concorso pubblico come volontario dell’esercito.
Inizialmente tale porto d’armi mi era stato negato per via del reato commesso da minore benchè istinto, affidatomi però ad un avvocato e parlato con il questore per il rilascio del porto d’armi, la licenza per le armi mi è stato concessa. Infine ho partecipato e vinto il concorso come volontario dell’esercito citato prima (ho quasi 3 anni di servizio).

La mia domanda è questa: sono arrivato ormai all’ultimo anno con l’esercito e navigando fra i vari bandi di concorso vorrei provare quello per l’arma dei carabinieri, nonostante mi sia stato rilasciato il porto d’armi, e nonostante sia un militare in servizio (con stato di servizio eccellente) può ancora crearmi problemi quell’estinzione del reato commesso da minore ? Ho questa perplessità nonostnate per l’esercito non ci siano stati problemi ma so so che i carabinieri controllano fino ai nonni lo stato penale, e non vorrei che per un errore da minore mi venga pregiudicato un futuro…..grazie in anticipo, saluti.

Come si fa a prevederlo? È un precedente che rimane, per quanto estinto come reato, quindi potrebbe sempre essere valutato negativamente da chi di dovere. L’unica cosa è tentare e valutare e se del caso intervenire come hai fatto le volte scorse. In bocca al lupo.

Per il 99% dei concorsi pubblici sarebbe un non problema, non più fastidioso di una querela ritirata o di un processo prescritto, però i concorsi in magistratura ordinaria, forze armate, forze dell’ordine, ministero dell’Interno e presidenza del Consiglio è richiesta, nel bando di concorso, la “condotta incensurabile”. La messa alla prova, sia per adulti che per minori, non è un precedente penale ma può essere un precedente morale visto che ovviamente chi vi si sottopone del tutto estraneo al fatto in questione non era; è impossibile dire come si comporterà la commissione quando acquisirà (e se acquisirà) la documentazione, quale fosse l’imputazione, che metro userà, a che profondità spingerà la propria indagine sul singolo candidato, che umore avranno i commissari nel vagliare il caso, a che ora del giorno verrà esaminato quel fascicolo, da chi… come tutte le valutazioni discrezionali, bisogna provare e poi vedere… il fatto che il candidato abbia già fatto il volontario nell’esercito non vuol dire molto perché in quella sede gli accertamenti sono molto superficiali, visto il breve periodo di ferma e i compiti insignificanti che le reclute vanno a rivestire. Comunque a far domanda non rischia nulla perché non si sta dichiarando nessun falso, non avendo riportato effettivamente alcuna condanna. Purtroppo sono settori del pubblico impiego molto delicati, perfino una querela per ingiurie poi ritirata può essere ostativa perché indice di una personalità irascibile.

Per ogni altro concorso pubblico, dal Presidente della Repubblica in giù, non c’è nessun problema, non va indicato nulla e nulla verrà contestato.

Salve, sono stato condannato per direttissima ad un anno e sei mesi di reclusione più 4000 euro di multa in pena sospesa. Purtroppo non mi hanno dato la non menzione ed ora non riesco a trovare lavoro e a fare un corso che ne lo garantirebbe perché mi richiedono il casellario giudiziario. Le chiedo se fosse possibile richiedere la non menzione ora che sono passato più di due anni dal processo. Grazie in anticipo

Per quello devo aspettare 5 anni, la non menzione non la posso richiedere? Mi sembra assurdo che diano la pena sospesa ma la non possibilità di avere un lavoro.

Mi chiamo Nicolò’ volevo esporre un mio quesito, sono indagato per truffa ai Danni delle assicurazioni, praticamente secondo l’accusa ho creato un incidente ad arte con conseguenti danni alla mia persona per ottenere un risarcimento molto consistente. Qualora io patteggiassi la pena, visto che sono un insegnante precario potrei accedere alle supplenze nella scuola con contratti a tempo determinato?

La sentenza di patteggiamento è per legge equiparata ad una sentenza di condanna, ora non so cosa preveda sul punto la legislazione scolastica, ma è chiaro che potrebbe in futuro essere modificata anche in senso peggiorativo per cui è bene che valuti la cosa molto attentamente.

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