Dopo grande attesa è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015, il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, promosso dal Garante della privacy e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori.
Il Codice – che entrerà in vigore il 1° ottobre 2016 – individua criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne il trattamento dei dati provenienti da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili.
Ecco le principali novità.
- Allo scopo di comporre un fascicolo di informazione commerciale, dovranno essere utilizzati solo i dati personali del soggetto cercato o i dati di persone fisiche o giuridiche che hanno legami giuridici o economici con l’interessato.
- I dati utilizzabili potranno essere forniti direttamente dall’interessato; reperiti da fonti pubbliche (quali i pubblici registri, gli elenchi, i bilanci, i documenti delle Camere di Commercio etc.) o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque (come le testate giornalistiche e siti web di enti pubblici). In relazione alle fonti pubblicamente e generalmente accessibili, sarà consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi 6 mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo l’eventuale loro aggiornamento – e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative. Ogni dato dovrà espressamente indicare la fonte da cui è stato reperito.
- Tutte le società che operano nel settore dovranno pubblicare un’informativa completa almeno sul proprio sito web. Tale informativa deve recare obbligatoriamente: l’indicazione dei responsabili del trattamento, qualora designati, e/o l’elenco degli stessi; l’indicazione dei siti Internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore; l’indicazione delle modalità attraverso le quali e’ possibile esercitare i diritti riconosciuti dal Codice. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a € 300.000, potranno rendere l’informativa solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito Internet.
- Il consenso dell’interessato non costituirà elemento necessario al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale.
- I dati personali potranno essere conservati solo per periodi di tempo determinati. L’introduzione di un limite temporale rappresenta la disposizione più significativa del testo.In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali – salvi i termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge – potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture. Le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.Le informazioni diverse da quelle sopra menzionate potranno essere conservate dal fornitore per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicate nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.
- Coloro che operano nel settore dovranno utilizzare solo dati aggiornati, pertinenti e non eccedenti l’attività di informazione commerciale.
- Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.
Finalmente una maggiore tutela della dignità e della riservatezza delle persone, nel rispetto della libera iniziativa economica.
Non rimane che attendere il 1° ottobre 2016, data a partire dalla quale sarà considerato illecito qualunque trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale, non conforme al testo sottoscritto.