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Trattamento dati a fini commerciali: c’è il codice deontologico.

Dopo grande attesa è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015, il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, promosso dal Garante della privacy e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori.

Il Codice – che entrerà in vigore il 1° ottobre 2016 – individua criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne il trattamento dei dati provenienti da fonti pubbliche o pubblicamente accessibili.

Ecco le principali novità.

  1. Allo scopo di comporre un fascicolo di informazione commerciale, dovranno essere utilizzati solo i dati personali del soggetto cercato o i dati di persone fisiche o giuridiche che hanno legami giuridici o economici con l’interessato.
  1. I dati utilizzabili potranno essere forniti direttamente dall’interessato; reperiti da fonti pubbliche (quali i pubblici registri, gli elenchi, i bilanci, i documenti delle Camere di Commercio etc.) o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque (come le testate giornalistiche e siti web di enti pubblici). In relazione alle fonti pubblicamente e generalmente accessibili, sarà consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi 6 mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo l’eventuale loro aggiornamento – e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative. Ogni dato dovrà espressamente indicare la fonte da cui è stato reperito.
  1. Tutte le società che operano nel settore dovranno pubblicare un’informativa completa almeno sul proprio sito web. Tale informativa deve recare obbligatoriamente: l’indicazione  dei  responsabili  del  trattamento,   qualora designati, e/o l’elenco degli stessi; l’indicazione  dei  siti  Internet  o  altre  sedi  dove  sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica  e  dettagliata informativa di ciascun fornitore; l’indicazione delle modalità attraverso le quali e’ possibile esercitare i diritti riconosciuti dal Codice. I  fornitori  aventi  un  fatturato  annuale  per  servizi  di informazione commerciale non superiore a € 300.000, potranno rendere   l’informativa   solo   attraverso   la   relativa comunicazione sul proprio sito Internet.
  1. Il consenso dell’interessato non costituirà elemento necessario al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale.
  2. I dati personali potranno essere conservati solo per periodi di tempo determinati. L’introduzione di un limite temporale rappresenta la disposizione più significativa del testo.In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali – salvi i termini più restrittivi previsti da  specifiche norme di legge  – potranno essere conservate per un periodo di tempo  non  superiore  a  10  anni  dalla  data  di apertura della procedura del fallimento;  decorso  tale  periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti  avviata  una  nuova  procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito  o  ad  altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può  protrarsi  per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture. Le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o  iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel  qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.Le informazioni diverse da quelle sopra menzionate potranno essere conservate dal fornitore per il periodo di tempo  in  cui  rimangono  conoscibili  e/o  pubblicate  nelle  fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

 

  1. Coloro che operano nel settore dovranno utilizzare solo dati aggiornati, pertinenti e non eccedenti l’attività di informazione commerciale.

 

  1. Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.

 

Finalmente una maggiore tutela della dignità e della riservatezza delle persone, nel rispetto della libera iniziativa economica.

Non rimane che attendere il 1° ottobre 2016, data a partire dalla quale sarà considerato illecito qualunque trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale, non conforme al testo sottoscritto.

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