Ho un figlio con sindrome di down e ho avviato le pratiche per la nomina di amministratore di sostegno. Sono però molto preoccupato: cosa accadrebbe se io o mia moglie passassimo a miglior vita, che fine farebbe? È possibile affidare sostanze e immobili a qualcuno di fiducia?
Un avvocato mi parlò del fedecomesso assistenziale, ma io non mi fido. Il nominato potrebbe risparmiare sulle cure di nostro figlio poiché un domani ad egli andrebbe ciò che avanza.
Nel 2003 il progetto di legge concernente la disabilità, che tendeva a ridimensionare misure c.d. forti quindi inabilitazione e interdizione per persone parzialmente o totalmente capaci, prevedeva inizialmente che l’ Amministratore di sostegno ( di seguito denominato AS) potesse detenere beni ovvero agire come proprietario legale finalizzato al sostentamento e alla cura dell’ amministrato.
Si era pensato quindi nel disegno di legge, di utilizzare un contratto atipico di matrice anglosassone, legale nel ns paese, denominato Trust ( ovvero fiducia in inglese) ove un fiduciario ( Trustee) avrebbe svolto le funzioni necessarie all’ ammministrazione e al sostentamento del disabile secondo le volontà di un Disponente ( es genitore) sino alla morte di questi ed oltre la morte di questi.
Di qui sarebbe stata pienamente risolta la problematica del c.d . Dopo di Noi, che lei come tutti i cittadini che hanno in casa un soggetto debole paventano e per la quale cercano soluzione.
Successivamente nel 2006 la legge uscì per cosi dire monca: l’ AS non può detenere beni con un programma di destinazione, può solo amministrare e provvedere a determinate esigenze , sempre sotto il controllo della magistratura ( GT ovvero Giudice Tutelare), inoltre l’ AS non ha un legittimo successore, può solo essere sostituito dalla magistratura.
Il fedecommesso assistenziale al quale lei accenna ha la problematica da lei correttamente individuata: non essendo una figura di natura contrattuale sulla quale si può esercitare un controllo, il rischio è proprio che risparmi sostanze dopo la morte dei parenti stretti ( prima non può essere nominato) a discapito dellea cuar del soggetto debole poichè la sua retribuzione avverrà sull’avanzo dopo la morte del disabile medesimo.
I parenti del disabile avrebbero necessità, invece di fidarsi, ovvero di nominare una persona di fiducia e testarne l’ operato di quando essi sono ancora in vita, prevedendo destinazione di sostanze con un completo programma indipendente dalla magistratura e potendo anche nominare un successore del fiduciario che probabilmente gli sopravviverà.
Il Maggiore ostacolo nel conferire beni utilizzando lo strumento Trust era certamente l’ imposizione fiscale: ovvero il passaggio di beni dal Disponente ( genitore del disabile o collaterale) sconta l’ imposta ipotecaria e catastale e nei casi più importanti l’ imposta di donazione dell’ 8%.
Per questo motivo è stata introdotta e sta per essere varata la legge di defiscalizzazione del trust a favore di soggetti portatori di handicap e disabili in genere.
Molto presto sarà quindi possibile utilizzare un trust a favore del disabile in piena neutralità fiscale, a patto che il beneficiario sia esclusivamente il disabile, questo per sventare abusi e strumentalizzazione in frode al fisco ma anche al disabile medesimo da parte di possibili collaterali.
Quando il progetto di legge verrà definitivamente approvato, ne daremo notizia nel blog: stay tuned.