L’ex coniuge ha violato le disposizioni sul regime di affidamento condiviso? Ha intenzione di trasferire il figlio minore all’estero e allontanarlo dal luogo di residenza abituale senza alcun consenso? Portare il figlio all’estero senza il consenso dell’altro genitore è sottrazione internazionale di minore.
Nel caso in cui i provvedimenti relativi alla custodia del figlio minore, predispongano l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso uno di essi e la precisa regolamentazione dei tempi di frequentazione del minore con l’altro, il figlio non potrà essere trasferito in un Paese diverso da quello nel quale è abitualmente residente e in cui mantiene i legami con il genitore non collocatario, senza il consenso di quest’ultimo.
Questo orientamento, è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24173 del 13 ottobre 2017, che ha respinto il ricorso presentato da una donna residente abituale negli Stati Uniti, avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, al quale si era rivolto il marito (residente anch’egli negli Usa), dopo che la ex moglie, in Italia per le vacanze insieme al figlio, aveva deciso di non fare più ritorno, allontanando così il minore contro il volere del padre e precludendo inoltre a quest’ultimo ogni possibilità di vedere il figlio.
Il padre si era rivolto al Tribunale di Milano, seguendo il procedimento previsto all’interno della Convenzione dell’Aja del 1980 che si occupa proprio degli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e che racchiude al suo interno precise finalità:
- proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, assicurando un immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale,
- garantire che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.
Il Tribunale di Milano dopo aver dichiarato trattarsi di un caso di sottrazione internazionale, aveva ordinato il rientro immediato del minore e dichiarato illecito il trasferimento, in quanto:
- era fuori discussione che la residenza abituale del minore fosse negli Usa, dove lui era nato e aveva sempre abitato regolarmente, radicando relazioni sociali, culturali e di amicizia;
- il diritto di custodia del padre era stato violato ed era inoltre presente un chiaro e inequivocabile dissenso espresso da quest’ultimo ad un trasferimento da parte del figlio (nel caso in esame, la collocazione prevalente del minore era presso la madre, ma era prevista comunque una regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre);
- era stata esclusa la presenza di circostanze pericolose per il minore (elencate all’interno della citata Convenzione dell’Aja) come ad esempio il fondato rischio di trovarsi esposto, una volta rientrato nel suo paese di residenza, a pericoli fisici e psichici o comunque di trovarsi in una condizione intollerabile e anzi era stato accertato che il minore appariva emotivamente spossato proprio a causa di questo brusco cambiamento e allontanamento dalla sua vita e dalle sue abitudini.
È proprio sulla base di tutti questi elementi, che la Corte Costituzionale ha deciso di rigettare il ricorso presentato dalla madre in quanto questa non aveva il diritto di trasferire il minore al di fuori del territorio statunitense. È vero che in quanto collocataria, aveva la “custodia fisica” del figlio, ma tale custodia non conferisce il diritto di trasferire la residenza del minore con decisione unilaterale, si tratta pur sempre di un affido congiunto ad entrambi i genitori che necessita di un consenso da parte del genitore coaffidatario.
Il tema della sottrazione, del trasferimento o trattenimento all’estero di figli minori di coppie in crisi, è purtroppo assai ricorrente al giorno d’oggi e posto sempre di più al centro dell’attenzione. Per questo, se si ha interesse ad approfondire l’argomento, si può richiedere una consulenza specifica sul tema, rivolgendosi ad un legale che possa assistervi.
2 risposte su “Trasferimento minore all’estero: quando è sottrazione?”
Buongiorno,
Questo caso è diverso.
Una mia carissima amica dopo la separazione si è trasferita con il figlio minore all’estero nella comunità Europea.
Il padre del minore ha dato il suo consenso , infatti il minore ha la doppia cittadinanza e tutto.
Per adesso minore ha la residenza sia all’estero presso la casa della madre, che in Italia presso la casa del padre. Da qualche giorno il padre insiste (anche minacciando) di far togliere la residenza del minore in italia. C’è qualche motivo particolare dal punto di vista legale per quale il padre non vuole che il minore abbia la residenza presso la sua abitazione?
Grazie.
Non saprei cosa dire, le eventuali boiate che si è messo in testa in genitore purtroppo non costituiscono possibile oggetto di lavoro, bisognerebbe approfondire molto di più la situazione e al momento non credo ne valga la pena… Sorry.