Qualche tempo fa mi è capitato di assistere un’impresa individuale – più nello specifico, un’impresa agricola – la quale mi ha domandato di recuperare dei crediti per il mancato pagamento di fatture derivanti dalla vendita di latte.
Dopo aver redatto e inviato a mezzo p.e.c. – trattandosi la debitrice di società con obbligo di indirizzo di posta certificata elettronica – messa in mora al fine di sollecitare il pagamento di quanto spettante senza che fosse pervenuto un riscontro dalla debitrice, ho dato corso al mandato conferitomi, proseguendo con il recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
Una volta iniziato a redigere il ricorso, mi sono posto il dubbio relativo alla possibilità di chiedere, insieme all’ingiunzione di pagamento, la provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
Questo in quanto l’oggetto della compravendita riguardava svariate quantità di latte: l’art. 62, co. IV, del D. Lgs. n. 231/2002 definisce il latte – o meglio, tutti i tipi di latte – come prodotti alimentari deteriorabili; il coma III del medesimo articolo prevede che il pagamento del prezzo della vendita di prodotti agricoli alimentari debba essere effettuato entro il termine legale di 30 giorni se si tratta di alimenti deteriorabili e di 60 giorni per tutti gli altri prodotti alimentari.
In entrambi i casi sopra citati, il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Nel mio caso, l’emissione delle fatture risalivano ai mesi di febbraio/marzo 2017 senza che, ovviamente, fosse pervenuto il pagamento richiesto.
Cosa succede se il compratore risultasse inadempiente?
Come si è detto, trattandosi di prodotti deteriorabili per i quali la normativa prevede un pagamento di 30 giorni – quindi alquanto accelerato, proprio per la particolarità dei beni oggetto di cessione – la mancata corresponsione entro il termine legale dovrebbe costituire titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Tale interpretazione è confortata dalla previsione di una procedura accelerata per il recupero del credito, evidenziata dall’art. 10 della Direttiva 2011/7/UE, ove agli Stati membri viene assicurato che un titolo esecutivo possa essere ottenuto anche mediante una procedura accelerata e indipendente dall’importo del debito, di norma, entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi l’autorità giurisdizionale o un’altra autorità competente, ove non siano contesti il debito o gli aspetti procedurali.
Trattandosi di merce deteriorabile, quindi, il ritardato pagamento è da considerarsi in sé fonte di grave pregiudizio per la creditrice che inoltre, nel caso specifico, trattasi di azienda agricola che “vive” della produzione e della vendita dei propri prodotti agricoli.
Riportando dette motivazioni nelle premesse del ricorso, ho richiesto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che il Tribunale di Varese mi ha infine concesso.