Ladro chiama il 112: cani, cellulare e hashish
Ci sono piani che falliscono per un imprevisto. E poi ci sono piani nei quali sembra sia stato fatto tutto il possibile per aiutare gli investigatori.
Secondo la ricostruzione giornalistica, un uomo sarebbe entrato in una proprietà a Parma per rubare, si sarebbe trovato davanti due imponenti pastori del Caucaso, sarebbe fuggito ferendosi e avrebbe infine chiamato il 112 con il proprio cellulare. In tasca aveva inoltre, sempre secondo quanto riferito, circa 18 grammi di hashish confezionati sottovuoto.
La genialità dell’operazione merita di essere sottolineata: andare a rubare portandosi dietro un telefono localizzabile e una quantità non trascurabile di stupefacente non è precisamente una strategia da manuale. E infatti proprio il cellulare, usato per chiedere soccorso, avrebbe consentito ai carabinieri di rintracciare rapidamente il chiamante.
Dietro il lato quasi comico della notizia ci sono però questioni serie: quando esiste il tentato furto, che valore possono avere le tracce di sangue, che cosa comporta il ritrovamento della droga e fino a che punto uno smartphone può ricostruire gli spostamenti di una persona?
1) Che cosa sarebbe successo a Parma.
Prendo spunto dalla notizia pubblicata dal Corriere di Bologna, alla quale rinvio per la cronaca completa.
Il protagonista è un uomo di 34 anni che, nella notte, avrebbe cercato di introdursi nei locali al piano terra di una proprietà nel quartiere Pablo di Parma. Una volta dentro si sarebbe trovato di fronte due grandi pastori del Caucaso, utilizzati per fare la guardia.
I cani lo avrebbero messo in fuga. L’uomo sarebbe salito sul tetto di un’automobile per sottrarsi agli animali, avrebbe poi raggiunto un armadio e si sarebbe ferito durante il tentativo di uscire da una finestra. A quel punto avrebbe telefonato ai soccorsi, affermando di essere rimasto bloccato in un’officina.
I carabinieri lo avrebbero localizzato tramite il telefono e trovato nelle vicinanze di un’area commerciale chiusa e recintata, mentre sul posto era già intervenuta un’ambulanza. Poco dopo sarebbe arrivata anche la segnalazione del tentato furto nella proprietà vicina.
Nei locali sarebbero state trovate tracce di sangue. Il confronto del DNA potrà eventualmente stabilire se appartengano alla stessa persona soccorsa. Nelle tasche dell’uomo sarebbe stato rinvenuto anche un involucro sottovuoto con circa 18 grammi di hashish.
Il Corriere riferisce che l’uomo è stato denunciato per tentato furto e spaccio di stupefacenti. Denunciato, però, non significa condannato: la ricostruzione dovrà essere verificata nel procedimento e la responsabilità può essere affermata soltanto dall’autorità giudiziaria.
2) Il piccolo catalogo della genialità investigativa.
Se la ricostruzione fosse confermata, il programma avrebbe presentato almeno quattro punti deboli:
- entrare in una proprietà sorvegliata da due pastori del Caucaso;
- portare con sé un cellulare acceso, capace di lasciare dati e tracce tecniche;
- avere in tasca 18 grammi di hashish in un involucro sottovuoto;
usare proprio quel telefono per chiamare il 112 e farsi localizzare.
Sembra la sceneggiatura di una commedia, ma ogni elemento può assumere un significato probatorio distinto. I cani avrebbero interrotto l’azione; la ferita potrebbe collegare l’uomo alle tracce di sangue; la chiamata documenta una richiesta di aiuto, un orario e un’utenza; la localizzazione collega il dispositivo a una determinata zona; la sostanza apre un secondo fronte investigativo.
L’aspetto più sorprendente è che il cellulare non è stato soltanto portato sul posto: sarebbe stato utilizzato per convocare direttamente le forze dell’ordine. In pratica, il presunto autore avrebbe attivato da solo uno dei collegamenti più immediati tra la propria persona, il luogo e l’orario del fatto.
3) Perché può essere tentato furto anche se nulla viene rubato.
Perché vi sia un delitto tentato non occorre che l’obiettivo venga raggiunto. L’articolo 56 del Codice penale richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, quando l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Non basta quindi aggirarsi in una strada o avere un’intenzione cattiva soltanto nella propria testa. Servono condotte concrete che, valutate nel contesto, mostrino una direzione univoca verso il furto e siano realmente capaci di realizzarlo.
Se una persona entra nei locali altrui per impossessarsi di beni e viene costretta alla fuga dai cani, il mancato risultato dipende da un ostacolo esterno. Non è normalmente una desistenza volontaria: non ha liberamente cambiato idea, ma ha incontrato due guardiani decisamente persuasivi.
La qualificazione esatta dipende anche dal luogo. Se l’introduzione avviene in un edificio destinato in tutto o in parte a privata dimora o in una sua pertinenza, può venire in rilievo il furto in abitazione previsto dall’articolo 624-bis del Codice penale. Dalla sola cronaca non possiamo stabilire con certezza la natura giuridica dei locali né le eventuali aggravanti: saranno le caratteristiche effettive del posto e gli atti compiuti a determinare l’imputazione corretta.
Sul tentativo di furto puoi leggere anche il precedente post tentativo di furto in negozio: è punibile anche se poi ho pagato tutto?.
4) La chiamata al 112 localizza davvero il telefono.
Sì. Il sistema del Numero unico di emergenza raccoglie il numero e i dati di localizzazione del chiamante. Per le chiamate da cellulare può utilizzare la localizzazione della rete telefonica e, secondo le informazioni diffuse dal Ministero dell’Interno, anche dati generati dallo smartphone per aumentare la precisione.
È una funzione fondamentale per salvare chi non sa indicare dove si trova, chi è ferito o chi chiama da una zona isolata. Funziona però con identica efficienza anche quando a chiedere soccorso è una persona che, secondo l’ipotesi investigativa, si trova nei pressi del luogo in cui ha appena tentato un furto.
La localizzazione non dimostra da sola che il chiamante sia entrato nell’immobile o avesse intenzione di rubare. Colloca il dispositivo in una zona con un certo grado di precisione. Deve quindi essere letta insieme agli altri elementi: orari, parole dette durante la chiamata, posizione del ritrovamento, ferite, tracce biologiche, immagini di videosorveglianza e testimonianze.
5) Senza i cani, il cellulare avrebbe potuto tradirlo comunque?
Probabilmente sì, ma non automaticamente.
Un cellulare acceso comunica normalmente con la rete. Può generare dati relativi alle celle agganciate, al traffico telefonico e telematico e, a seconda delle impostazioni e delle applicazioni utilizzate, informazioni di localizzazione molto più precise. Può inoltre contenere fotografie, messaggi, ricerche, mappe e altri dati utili a ricostruire preparazione e spostamenti.
Questo non significa che le forze dell’ordine possano premere un pulsante e ottenere in tempo reale il nome di chiunque passi davanti a una casa. Occorre prima individuare un’utenza o un dispositivo di interesse; acquisizione e utilizzabilità dei dati devono poi rispettare le regole, le autorizzazioni e i limiti temporali previsti dalla legge. Inoltre la cella telefonica indica generalmente un’area, non la stanza precisa nella quale si trovava una persona.
Nel caso raccontato, tuttavia, la difficoltà sarebbe stata superata dallo stesso interessato: la chiamata di emergenza avrebbe fornito un contatto diretto, un orario, una posizione e la voce del chiamante. Se i cani non lo avessero fermato, il telefono avrebbe comunque potuto lasciare tracce investigativamente utili; chiamando il 112, però, quelle tracce sarebbero diventate immediate.
Non è fantascienza. In un’altra vicenda bolognese, per esempio, un cellulare perso durante un furto avrebbe contribuito a individuare gli indagati, dopo gli accertamenti sulla SIM e i successivi riscontri.
6) Le tracce di sangue possono essere decisive?
Il DNA può stabilire con elevata affidabilità che una traccia biologica è compatibile con una determinata persona. Se il sangue trovato nei locali risultasse appartenere all’uomo soccorso poco dopo nelle vicinanze, si tratterebbe di un riscontro importante alla ricostruzione.
Neppure questo elemento, isolatamente, racconta l’intera storia. La difesa potrebbe discutere quando e perché la traccia sia stata lasciata, come sia stata raccolta, conservata e analizzata, nonché se esistano spiegazioni alternative della presenza dell’uomo. Nel processo penale conta la combinazione coerente degli indizi, non il fascino televisivo di una singola prova scientifica.
Qui il possibile quadro sarebbe composto da più tasselli convergenti:
- la prossimità temporale e geografica tra richiesta di soccorso e segnalazione del furto;
la ferita dell’uomo;
le tracce di sangue rinvenute nei locali;
l’eventuale compatibilità del DNA;
le dichiarazioni rese e gli ulteriori accertamenti sul posto.
7) Diciotto grammi di hashish significano automaticamente spaccio?
No. Il peso è importante, ma da solo non decide se la sostanza fosse destinata all’uso personale oppure alla cessione.
L’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti disciplina le condotte penalmente rilevanti di produzione, traffico e detenzione illecita. L’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti riguarda invece la detenzione per uso personale, che costituisce un illecito amministrativo e può comportare, tra l’altro, conseguenze su patente, passaporto o porto d’armi.
Per distinguere le due ipotesi si valutano complessivamente:
- quantità e principio attivo;
presenza di bilancini, denaro o materiale per preparare le confezioni;
messaggi, contatti e altre risultanze investigative;
spiegazioni dell’interessato e contesto del ritrovamento.
Il Corriere riferisce che l’involucro era sottovuoto, che conteneva circa 18 grammi di hashish e che l’uomo è stato denunciato anche per spaccio. Ciò descrive l’ipotesi formulata dagli investigatori, non prova già la destinazione della sostanza. Saranno gli accertamenti a stabilire peso netto, principio attivo e significato degli altri elementi.
8) La lezione seria dentro una storia quasi comica.
La prima lezione è che un reato può lasciare molte più tracce di quanto immagini chi lo commette. Non ci sono soltanto impronte e telecamere: telefoni, chiamate di emergenza, celle, applicazioni, DNA, ferite e movimenti possono combinarsi fino a creare una ricostruzione molto precisa.
La seconda è che l’interruzione dell’azione non fa necessariamente sparire il reato. Se il piano non riesce perché arrivano i proprietari, scatta un allarme oppure compaiono due pastori del Caucaso, può restare il tentativo punibile.
La terza è che una notizia divertente non autorizza a trattare un denunciato come se fosse già colpevole. Possiamo sorridere dell’apparente assurdità della situazione e analizzarne i profili giuridici, ma le accuse devono ancora essere dimostrate.
Resta, infine, una regola pratica che dovrebbe essere ovvia: il 112 va chiamato quando si ha bisogno di soccorso, anche se ci si è messi nei guai con le proprie mani. La richiesta di aiuto può salvare la salute o la vita. Non ha però il potere magico di cancellare ciò che è successo prima.
9) Passa all’azione.
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