Categorie
diritto

Giudice gli vieta di parlarmi: e facebook?

Al mio ex marito, a conclusione delle indagini preliminari, è stato vietato di abitare a casa e di comunicare con noi, in quanto indagato per il reato di maltrattamento in famiglia, nei confronti miei e di mia figlia. Purtroppo da una settimana pubblica dei post e delle foto su Facebook  riferiti a noi, con parolacce, minacce e offese gravi. Posso fare qualcosa?

 

Come sicuramente ti avrà già detto il tuo avvocato, quella che il Giudice delle indagini preliminari ha emanato nei confronti del tuo ex marito, è una misura cautelare, cioè un provvedimento emanato prima della conclusione del processo, per contenere “i danni”, ed evitare che vengano commesse offese più grandi nei vostri confronti.

Il divieto di abitare a casa unito al divieto di comunicazione, indica chiaramente che a quest’uomo veniva vietato ogni contatto con voi. Se ti sei sentita minacciata da una foto o da un messaggio pubblicato sui social, evidentemente il tuo ex ha continuato a comportarsi nel modo vietatogli dal Giudice, utilizzando tutti i canali possibili di comunicazione.

La realtà che si vive sui social è assolutamente ignorata dalla legge, quindi, certo che puoi fare qualcosa!

Proprio recentemente la Cassazione ha affrontato un caso analogo al tuo, decidendo in modo coerente con quanto deciso da anni (è dal 2014 che si va in questo senso), e ha stabilito (sent. n. 57870/2018) che viola il divieto di comunicazione con le parti offese, l’imputato di maltrattamenti che invia loro messaggi vocali o su Facebook. Oltre una trasgressione agli obblighi imposti con la misura cautelare, tale atteggiamento esprime la volontà di continuare a “maltrattare”, ma anche la volontà di coinvolgere tutti coloro che possono avere accesso al suo profilo social, e in tal senso l’offesa è ancor più grave in quanto esce dal perimetro familiare.

Pertanto, tu potresti certamente sottrarti a questi messaggi o foto rivolte a te, ma solo disattivando la connessione, precludendoti l’accesso ai social e ad internet. In questo modo si realizzerebbe un’ulteriore lesione alla tua libertà di comunicazione, alla quiete e tranquillità psichica.

Come nel caso simile al tuo, il Pubblico Ministero potrà farà valere le tue ragioni chiedendo il rinvio a giudizio e, contestualmente, una misura cautelare più severa come quella di custodia in carcere.

Ad ogni modo, ti consiglierei di approfondire questa vicenda come si deve, con un avvocato di fiducia per gestire la situazione con la strategia migliore.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

Categorie
diritto

Immobile sequestrato e affissione del provvedimento: contro la privacy?

Nell’era in cui tutto avviene sotto gli occhi di tutti, è complicato capire come convivono privacy e obblighi di trasparenza e pubblicità.

È giusto che venga resa pubblica l’abusività di un’opera sottoposta a sequestro, o tutelata la privacy di chi ha commesso l’abuso?

Questi diritti sono in un rapporto particolare tra loro, conservando ognuno il prorio spazio. Infatti, per l’immobile sottoposto a sequestro è necessario rendere pubblico il provvedimento del giudice, anche per tutelare i terzi, ma è altresì importante che il proprietario dell’immobile non subisca pregiudizi da tale pubblicità.

Praticamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria che affiggono sul cancello dell’immobile la copia integrale dell’ordinanza di sequestro, con tutti i dati identificativi del titolare del bene, violano il suo diritto alla riservatezza, esponendolo a dei pregiudizi.

Ma perchè il tribunale, a cui ricorre un proprietario, riconosce la lesione e non il risarcimento dei danni?

La risposta l’ha fornita la Cassazione, che da un lato, condanna la divulgazione dei dati operata dall’ufficiale giudiziario non necessaria ad eseguire l’ordine del giudice, e dall’altro, pur affermando la potenzialità della lesione della privacy del proprietario, non gli riconosce il diritto ad essere risarcito, in quanto questi non aveva mai provato in concreto in cosa fosse consistito il danno.

Gli ufficiali giudiziari quindi hanno esposto il proprietario ad un rischio evitabile, agendo come titolari del trattamento dati, ma di fatto si è verificato solo un pregiudizio potenziale e non anche un danno perchè nessuno aveva percepito il provvedimento del tribunale.

Tutto questo ci aiuta a comprendere che esistono due livelli di violazione: quello delle norme in materia di privacy e il trattamento dei dati, di stretta competenza del Garante della privacy, mentre il secondo riguarda le norme del codice civile che prevedono un risarcimento, qualora un soggetto causando un fatto ingiusto, arrechi un pregiudizio ad un altro, che per essere risarcito dovrà provare di aver subito un danno.

È bene approfondire sempre con un avvocato di fiducia, al fine di individuare la giusta strada da percorrere.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

Categorie
diritto

Gdpr è in vigore: dobbiamo proprio adeguarci?

Mio zio è proprietario di un autolavaggio. Non ha un sito e non vende niente on line. Da un anno, per fidelizzare i clienti, ha introdotto delle card per accumulare punti e ricevere alla fine un lavaggio gratis. Io non credo che sia soggetto al nuovo regolamento privacy, giusto?

Sbagliato. Non devi partire dal contenitore ma dal contenuto.

Tuo zio ha clienti titolari di card, che si sono registrati complilando un form, o lasciando anche solo la mail, per ricevere un servizio commerciale.

Il Regolamento Europeo in materia di privacy, in vigore dal 25 maggio 2018, ha come scopo principale quello di tutelare i dati personali, essendo poi secondario se questi vengano trasmessi su un sito o su supporti cartacei, l’importante è che siano protetti, e che chi li ha forniti sappia esattamente come saranno gestiti e soprattuttto da chi.

Sarà necessario predisporre un’informativa con cui i clienti titolari della card siano messi al corrente di varie informazioni circa i loro dati personali:

1- chi ne entra in possesso, identificando principalmente il titolare e il responsabile del trattamento;

2- per quale finalità vengono raccolti;

3- come saranno conservati e per quanto tempo;

4- se possono essere o meno ceduti a terzi;

5- quali sono i loro diritti in materia di cancellazione e reclami all’autorità.

Inoltre, se tuo zio ha dei dipendenti o un commercialista, effettua altri trattamenti dati, per altre finalità, nelle quali vengono coinvolti non soltanto più dati personali ma anche dati sensibili come ad esempio il numero di conto corrente per l’accredito dello stipendio.

Il regolamento è vigente, quindi se non ti sei ancora adeguato, ahimè sei in ritardo. Presto verrà emanato anche il decreto di coordinamento che aggiungerà qualcosa in tema di sanzioni penali, sostituendo del tutto l’attuale codice privacy.

L’adeguamento varia di caso in caso, quindi ti consiglio di provvedere al più presto, perchè le sanzioni sono salate, e di non affidarti a soluzioni preconfezionate, ma di rivolgerti ad un avvocato di fiducia.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

keep calm and comply with gdpr

Categorie
diritto

Mediazione: la provvigione è dovuta anche dopo anni?

Mio padre, due anni prima della sua morte, dava mandato all’agenzia immobiliare per vendere la casa. L’agenzia gli aveva presentato una signora, che aveva visitato la casa e fatto una proposta, rifiutata da mio padre. Qualche mese fa la stessa signora mi ha contattato direttamente, abbiamo raggiunto un accordo, e trascritto il preliminare. Ieri mi è arrivata una diffida dall’avvocato dell’agenzia, in cui mi si chiede il pagamento della provvigione sul prezzo di vendita. Cosa faccio, devo pagare l’agenzia?

Se hai già ricevuto una diffida da parte di un avvocato, è d’obbligo che tu ti rivolga il prima possibile al tuo avvocato di fiducia, per farti tutelare nel modo giusto e per gestire la situazione con la strategia migliore.

Ci sono diversi aspetti da analizzare:

1- quando l’agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione: il nostro codice civile (art. 1755) riconosce a chi media tra acquirente e venditore il diritto alla provvigione, quando l’affare si conclude grazie al suo intervento. Quindi non qualsiasi attività di mediazione ne dà diritto, ma solo quella che ha portato, come nel tuo caso, alla vendita della casa, per la quale l’agente immobiliare ha svolto un’attività essenziale di mediazione tra domanda e offerta dell’immobile, e non quando ha semplicemente fatto visionare l’immobile agli acquirenti, senza presentare le parti o avviare le trattative.

2- cosa rappresenta la provvigione: l’agenzia ha investito tutte le sue risorse per far incontrare gli interessi delle parti, e il suo compenso è la provvigione dal 5 al 10% del valore del’immobile, che non dovrà essere anticipata, perchè sarà corrisposta solo dopo la conclusione dell’affare. Altrimenti amen. Ma se le parti messe in contatto dall’agenzia, concludono l’affare dopo la scadenza del mandato, con o senza esclusiva, bisogna sempre considerare l’attività di intermediazione svolta durante la validità del contratto, prima che scadesse. Insomma ogni volta che il mediatore mette lo “zampino” e l’affare si conclude, ha diritto alla provvigione, a meno che non sia intervenuta la prescrizione. Attenzione però, solo un avvocato competente in materia potrà dire con certezza se il diritto del mediatore alla provvigione si sia realmente prescritto, con riguardo al momento in cui ha avuto conoscenza della conclusione dell’affare, e non semplicemente dopo un anno dalla scadenza del mandato o dalla visita dell’immobile.

3- chi deve pagare l’agenzia: entrambe le parti che concludono l’affare devono pagare in percentuale la provvigione, per il fatto di esser state messe in contatto dal mediatore, ma, se dovessero cambiare, l’agenzia non potrebbe più avanzare alcuna pretesa, perchè vorrebbe dire che il venditore ha trovato da solo un altro acquirente, a meno che non si tratti di eredi.

E qui veniamo al tuo problema.

Sostituendoti a tuo padre, hai determinato un cambiamento nelle parti originarie messe in contatto dall’agenzia immobiliare (tuo padre e la signora) e quindi la stessa non potrebbe avere più pretese. Ma tu sei erede, non un altro e basta.

Un caso analogo al tuo è stato da poco affrontato dalla Cassazione che, in maniera innovativa, ha stabilito (sent. n. 6552/2018) che il mediatore ha diritto alla provvigione anche se l’affare è concluso da parti diverse da quelle messe in contatto, quando si tratta di eredi, in quanto questi agiscono perseguendo la medesima volontà del defunto, e non una volontà autonoma che nasce in quel momento.

Ti consiglierei di approfondire questa vicenda come si deve, con un avvocato di fiducia.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.