La legge in molti casi consente il recesso, anticipato o senza preavviso, oppure lo scioglimento dai contratti in caso di giusta causa o giusti motivi. L’esempio tipico sono le locazioni immobiliari ad uso abitazione, dove il conduttore può sempre recedere con preavviso di sei mesi, ma può recedere immediatamente per giusti motivi. Oppure quelle commerciali, dove il conduttore non può mai recedere, ma può farlo se ci sono giusti motivi.
Si tratta, comunque, di espressioni sostanzialmente equivalenti, che indicano che occorre la presenza di circostanze di fatto precise e solitamente sopravvenute, rispetto al tempo in cui il contratto è stato concluso, tendenzialmente non prevedibili e così tali da rendere legittimo svincolarsi da un contratto che altrimenti occorrerebbe rispettare.
È importante, però, capire bene come funziona questo concetto nella pratica.
Molte persone, infatti, tendono a muoversi come se la materia fosse piena di certezze, che invece non ci sono assolutamente, e non capiscono che l’approccio migliore non è quello analitico giuridico, ma ancora una volta quello negoziale della ricerca di una soluzione amichevole di compromesso.
Il punto fondamentale è che i motivi di recesso o scioglimento indicati da una parte possono sempre e comunque essere contestati dall’altra.
Non esistono, in altri termini, motivi che certamente e senza possibilità di contestazione alcuna legittimano lo scioglimento anticipato da un contratto, anche se ovviamente ogni fatto può avere un peso diverso e può essere valutato in termini di probabilità di fondamento o meno.
Il fatto è che le formule della giusta causa e dei giusti motivi sono appositamente generali, proprio per ricomprendere tutti i possibili casi della vita in cui può essere «giusto» che un contratto venga sciolto in anticipo. Questo, per contro, comporta che ogni volta sia necessario valutare se il fatto cui ci si trova di fronte si possa o meno farlo rientrare nella categoria.
In conclusione, quindi, la situazione è questa: tu puoi fare un recesso o una risoluzione per giusta causa, ma l’altra parte del contratto può sempre contestare che i fatti da te indicati siano tali da costituire giusta causa o giusti motivi.
Se la contestazione viene spinta fino in fondo, la cosa sarà portata in giudizio e, in tal caso, sarà un giudice a stabilire se i fatti da te indicati costituiscono o meno giusta causa.
Per questi motivi, quando vi trovate nella necessità di liberarvi da un contratto, e ci sono buoni presupposti, il metodo corretto non è, di solito, quello di studiare la cosa in modo eccessivamente analitico, per capire alla luce della giurisprudenza se la situazione può legittimare il recesso, ma quello di trovare un accordo con l’altra parte contrattuale.
Può anche darsi che abbiate ragione e possiate risparmiarvi di pagare, ad esempio, sei mensilità di preavviso. Ma, per evitare contestazioni, che, specialmente in assenza di una adeguata forma di tutela giudiziaria, potrebbero costarvi molto care, una soluzione che vi vedesse corrispondere, sempre ad esempio, due mensilità a titolo bonario, ma di tacitazione di ogni pretesa della proprietà, sarebbe sempre preferibile ad un recesso contestabile.
Ovviamente, la situazione va valutata singolarmente, da caso a caso, ed in concreto, per vedere cosa conviene fare, ma resta il fatto che una soluzione negoziale, consacrata in una scrittura privata, anche molto semplice (scambio di lettere, poche righe, ecc.), tra le parti, rimane sempre definitiva di ogni questione.
Tutto questo non significa che in questi casi non ti serva un avvocato. Anzi, tutto al contrario, un avvocato ti serve ancora di più per raggiungere un accordo con l’altra parte contrattuale, quando invece probabilmente ti servirebbe meno per trovare la giurisprudenza, visto che oggigiorno con google si trovano molte massime. Solo un avvocato sa come muoversi nel modo più opportuno per agevolare l’addensarsi di un accordo sul punto.