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Posso rinunciare all’eredità di mia madre in favore di mio padre?

Mia mamma è da poco deceduta senza aver fatto testamento in età abbastanza giovane. Chiamati all’eredità siamo pertanto io (unico figlio) e mio padre ovvero il marito. I genitori di mia mamma sono morti da moltissimi anni e la loro successione è chiusa anch’essa da molti anni. Gli altri parenti “più vicini” di mia mamma sono due fratelli. Non ci sono debiti di nessun tipo ma sto valutando di rinunciare all’eredità per “motivi morali” miei, per quanto ciò possa sembrare strano (i miei genitori mi hanno da poco aiutato ad acquistare casa donandomi un’importante somma e “non mi sembra giusto” ottenere ora altri soldi/immobili che vorrei invece restassero a mio padre, ancora anch’egli abbastanza giovane). Se rinuncio all’eredità in questa situazione cosa succede? Eredita tutto mio padre (ho letto si chiami accrescimento, che è quello che vorrei) o vengono chiamati altri parenti (ad esempio i fratelli) cosa che non voglio e che, se fosse, mi porterebbe ad accettare l’eredità

Mi dispiace per la tua perdita.

In caso di tua rinuncia all’eredità, la devoluzione della stessa dovrebbe verificarsi unicamente a favore di tuo padre, con esclusione dei fratelli, che sono un altro ordine di potenziali chiamati.

Infatti, se l’applicazione del meccanismo della rappresentazione non è possibile – perché mancano gli eredi che possono succedere in luogo del rinunciante: a quanto ho capito non hai figli – la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote – accrescimento appunto in favore dei coeredi.

Ovviamente, questa operazione è abbastanza poco rilevante, nel senso che se sei figlio unico sei comunque destinato, al decesso di tuo padre, ad essere nuovamente chiamato all’eredità.

E in ogni caso tuo padre sarebbe tutelato, almeno per quanto riguarda la casa familiare, dall’art. 540 del codice civile che, come noto, prevede il diritto di abitazione del coniuge superstite.

Credo che nella situazione un approfondimento potrebbe essere opportuno.

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Eredità del nonno: chi l’accetta assume i debiti di un altro coerede?

Mio padre decedito nel 2010 aveva un debito con Equitalia l’importo supera € 20.000 (multe, bolli auto, spese tribunale con vari interessi passivi ). Attualmente abbiamo rinunciato all’eredità (siamo 3 figli e la moglie, nostra mamma). Alla sua morte nel 1980, nostro nonno aveva lasciato 1/8 della sua abitazione a mio padre in eredità per la quale è già stata fatta successione. LA DOMANDA E’: il debito passa alle 7 sorelle di mio padre, avendo anche loro accettato l’eredità mio nonno?

Ogni chiamato ad una eredità è libero di accettare o meno la stessa, e di decidere la forma di accettazione, cioè se pura e semplice, con beneficio d’inventario e così via.

In caso di mancata accettazione da parte di uno dei chiamati, si verifica eventualmente l’accrescimento della quota devoluta agli altri chiamati interessati dalla delazione ereditaria.

Qui parliamo di un debito che aveva uno dei chiamati all’eredità, tuo padre, che non ha nessun motivo giuridico per trasmettersi agli altri chiamati all’eredità stessa, salvo che questi ultimi non diventino in seguito, per qualche motivo, a loro volta eredi dello stesso, in una diversa vicenda successoria.

Insomma, le tue zie assumerebbero la responsabilità dei debiti di tuo padre solo se ne assumessero l’eredità, diventando eredi universali dello stesso, mentre non possono assumerli per il solo ed irrilevante fatto di essere state chiamate insieme a lui ad una eredità priva di quei debiti.

Equitalia potrà tuttavia pignorare la quota di abitazione che era di vostro padre, determinando la vendita dell’intero immobile, in base alle norme del codice di procedura civile dettate in tema di espropriazione di beni indivisi, soddisfacendosi sul ricavato corrispondente alla quota, mentre agli altri comproprietari verrà ripartito il restante ricavato, sempre pro quota.

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Che succede quando muore uno dei due titolari di un usufrutto?

Alla morte del padre, mio figlio è divenuto proprietario di 1 appartamento gravato da usofrutto a favore dei 2 nonni paterni. Questo appartamento è affittato a terzi e del contratto è titolare la sola nonna la quale beneficia dell’ammontare dello stesso.
Alla morte di questa, si deve rifare il contratto cambiando il nome del locatore? Il nonno deterrà solo il 50% dell’usofrutto e dunque metà dell’importo dell’affito può essere preteso da mio figlio?
Chi deve riemettere il contratto? Mio figlio o il nonno?

Per sapere che cosa succederà quando ci sarà il decesso di uno dei nonni, bisogna consultare l’atto con cui è stato costituito l’usufrutto e in particolare vedere se è stato previsto o meno il diritto di accrescimento reciproco, che è quello che si fa più comunemente.

Nel caso sia stato previsto questo accrescimento, al momento del decesso l’intero diritto, per capirci, si concentrerà nella titolarità del nonno superstite e tuo figlio rimarrà nudo proprietario esattamente come prima.

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Posso rinunciare all’eredità a favore di mio figlio?

Mio marito è deceduto lasciando un immobile intestato a entrambi:nella dichiarazione di successione posso dichiarare erede solo il nostro unico figlio escludendo la mia parte?

La dichiarazione di successione riguarda gli aspetti fiscali, mentre per sapere chi diventa erede e di conseguenza proprietario bisogna guardare agli aspetti civilistici, che sono l’accettazione o la rinuncia all’eredità.

Se il tuo scopo è lasciare che sia solo tuo figlio ad ereditare, devi semplicemente rinunciare all’eredità di tuo marito, in quel caso opererà l’accrescimento in capo a tuo figlio che diventerà dunque unico erede di tuo marito.

La rinuncia all’eredità è una pratica che si fa presso la cancelleria civile del tribunale e che non ha niente a che fare come dicevo con la denuncia di successione, che è invece una pratica fiscale.