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La violenza di genere: lo stalking

La parola stalking è molto usata e ha preso una connotazione generica; questo a mio avviso genera confusione mentre va subito detto che con la parola stalking si individua una precisa fattispecie giuridica: Il codice penale definisce lo stalking nel reato di atti persecutori: art.612 bis. Detto reato è stato introdotto dalla legge n.38 del 2009 ed ha come tutela il bene della libertà della persona. Si tratta di un reato abituale a forma parzialmente libera: “chiunque con condotte reiterate minaccia o molestia taluno in modo da cagionar un perdurante e grave stato di ansia e di paura o generare un fondato timore per l’incolumità propria e di un proprio congiunto perpetrata su una persone legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (..)”

L’azione consiste in

minaccia: si prospetta un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente.

molestie: a detto sostantivo il legislatore ha voluto dare un significato non tipizzato ma tale da comprendere tutte le fantasiose ed imprevedibili condotte insidiose realizzate dal reo, al fine di minare la libertà della persona; una vasta fenomenologia di condotte che dal 2009 si è manifestata ad es. IN COMUNICAZIONI INTRUSIVE, REITERATE E ASSILLANTI COME TELEFONATE, LA POSTA SOTTO CASA E ALL’USCITA DAL LAVORO, (questi gli esempi più classici ma v’è da dire che non vi è limite alla fantasia umana) INVIO DI DONI E DI FIORI REITERATO, far trovare animali vivi o morti, violazione di domicilio, annullare o richiedere beni o servizi per conto della vittima inserzioni ed annunci pubblici con l’indicazione di dati personali della vittima, mettere in rete immagini della vittima con connotazioni sessuali, invio di email pornografiche, furto di identità della vittima, delegittimazione della vittima( attraverso false accuse di fatti infamanti) nel contesto relazionale e sociale di riferimento. Attivazione di azioni legali strumentali; dette condotte devono essere sottoposte all’interpretazione del magistrato; devono essere reiterate nel tempo; connotate dall’assillo.

Le conseguenze del delitto sono tipizzate: tutte queste condotte per essere oggetto di esame del magistrato ed indagate devono avere come conseguenza:

-soggettivamente, uno stato d’ansia grave o di paura della vittima per l’incolumità propria, di un proprio o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

-oggettivamente: deve essere tale da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini: esempi classici: cambio del numero di telefono, cambio della sede di lavoro, cambio della targa automobilistica, cambio della residenza o del domicilio.

Per tutte queste azione il carnefice, ovvero il reo deve sentirsi soddisfatto quando ha raggiunto la sua meta: controllare la vittima a proprio piacimento, costringere la vittima a tollerare molestie, minacce, modificare la sua vita e stare in uno perdurante stato d’ansia e di paura.

La pena viene aggravata -se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è nota o che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; -o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici (il cyberstalking: furto di identità propagazione di dati anagrafici e sensibili false inserzioni commerciali)

Questo è sommariamente l’ossatura del reato di stalking nella legislazione italiana: il contegno del carnefice deve essere ben individuato e compreso soprattutto per le donne, che inizialmente scambiano l’assillo e le attenzioni reiterate per gentilezza e corteggiamento.

Spesso l’assillo ossessivo si placa se la vittima cede, ritira la querela e ritorna alle abitudini tossiche; di solito tale decisione viene preceduta da un “chiarimento” con il carnefice attraverso il quale il medesimo si dice pentito e pronto a rimediare.

È stato notato invece che appena il carnefice è certo della riappacificazione, non ci mette molto a rimettere in atto più sicuro di sè e con maggiore violenza, la condotta vessatoria sulla vittima;

questo circolo vizioso viene chiamato tecnicamente “spirale della violenza”.

Tutto ricomincia in modo più grave per la vittima, segue ribellione, segue pentimento, segue riappacificazione, seguono nuove più pesanti aggressioni;

imboccata questa spirale non è difficile immaginare che al fondo vi è la morte della vittima: femminicidio.

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Sovraindebitamento: quando si hanno troppi debiti.

Sto con una persona che ha divorziato a giugno di questo anno, quindi due mesi fa. Durante la separazione consensuale all sua ex era stato dato un assegno di 50 euro (poi abbiamo capito perché: la pensione di reversibilità). È successa una cosa gravissima. Il suo ex marito non poteva più pagare le rate del mutuo che gravavano solo su di lui e le ha detto di pensarci per un po’ o di vendere la casa (lei lavora a nero full time e ha 50 anni ma il suo lavoro di sarta con riconoscimento e ben 6 attestati di scuole di moda e design le permetterebbero di fare molto di più ma nn vuole per ovvi motivi). Lei cosa fa? In fase di divorzio giudiziale le tolgono i 50 euro ma nn si pronunciano sul mutuo con la conseguenza che lei gli fa bloccare 1150 euro di stipendio su 1350. Aveva ed ha ancora 437 euro da pagare x una finanziaria. Doveva mangiare, pagarsi un’affitto. Insomma, inizia la depressione, l’ansia…prende malattie, ansiolitici…il suo lavoro è a rischio e ha 58 anni. È gravissimo. Non viene tutelato dal suo avvocato anzi, non si oppone al decreto e optano per un accordo, da strozzini. 250 euro al figlio maggiorenne (che aveva sempre pagato) 100 euro a lei e un quinto dello stipendio x gli arretrati. Morale? Se aggiungiamo i debiti non gli bastano neanche. HA FIRMATO PER PAURA di non poter più pagare i debiti con la findomestic, diceva che preferiva nn mangiare (ancora nn viviamo insieme ma è come se lo fosse). La mia famiglia lo aiutava. Insomma. C’e Un modo per impugnare quest’accordo fatto ovviamente sotto ricatto? Lei non ha bisogno del mantenimento, vive alla grande. Macchina, casa, vizi, e lui in miseria. In più lui deve restituire 40 mila euro a tanta gente anche ai miei perché ultimamente gli abbiamo acquistato un’auto di seconda mano perché viaggiava con i mezzi visto che nn poteva più permettersela!!! Quindi ha anche i costi dell’assicirazione, tutto avvenuto dopo la firma. Possiamo agire in qualche modo?

È un situazione molto complicata, formatasi nel corso del tempo e ora gli spazi di manovra sono piuttosto ridotti.

La prima cosa da fare sarebbe esaminare l’accordo che è stato sottoscritto a suo tempo, nell’impossibilità, in questa sede, di farlo, posso fare solo alcune osservazioni generali.

La transazione non si può ovviamente impugnare per «ingiustizia», né sostenendo genericamente di averla sottoscritta per paura, specialmente se parliamo di un uomo «adulto e vaccinato». Naturalmente, non discuto che ciò sia quello che è avvenuto nella realtà, quello che bisogna capire è che se ammettessimo che tutti potessero firmare contratti e poi elegantemente sottrarvisi, sostenendo di aver firmato solamente «per paura» o in preda ad altre emozioni poco piacevoli, tanto varrebbe non fare più nessun contratto, perché ogni contratto non avrebbe più valore vincolante.

Insomma, quando si raggiunge un accordo e si firma, suggellandola, una transazione, bisogna pensarci bene, perché è un contratto legalmente vincolate, di fronte al quale ci sono davvero pochi margini di manovra. È vero che in alcuni casi molto circoscritti le transazioni possono essere impugnate, ma non mi sembra questo essere il vostro caso.

Al di là dell’accordo, peraltro, mi pare che ci sia stata una gestione finanziaria inadeguata per molti anni e in diverse occasioni.

Quando una persona si trova in situazioni del genere, lo strumento che si consiglia di valutare solitamente è quello della composizione della crisi da sovraindebitamento, una specie di «fallimento privato», mutuato dall’esperienza statunitense della bankrupcy (hai mai visto la scena finale del film «A civil action» con John Travolta? In quel caso è lui, un avvocato, a finire in bancarotta), in cui il debitore mette sul piatto tutto quello che ha o può avere e si cerca di raggiungere, eventualmente con l’intervento di un giudice, un accordo coi creditori, che dovranno accettare di essere soddisfatti solo in parte e, magari, col tempo.

Questo strumento naturalmente non fa miracoli, rappresenta un istituto con il quale si interviene per gestire una situazione di insolvenza, di grave difficoltà, cercando di mettere in fila tutte le cose, per quanto possibile, che già non sarebbe poco.

È importante capire che tutto quello che è avvenuto a questo uomo, per quanto ingiusto e portatore di conseguenze negative e persino inique per lui, è perfettamente legittimo. Il debito con la finanziaria l’ha contratto lui, il mutuo l’ha contratto lui, dall’altra parte ci sono dei creditori che hanno diritto di essere pagati. Quindi, in linea generale, il diritto non vi assiste, non vi può aiutare.

L’unico modo in cui può venirvi incontro, in cui ci può essere un aiuto, è tramite l’attivazione di una di queste procedure di sovraindebitamento, una volta che ne saranno stati accertati i presupposti.

Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento, puoi leggere innanzitutto la scheda apposita e dedicata. Poi se vuoi un preventivo per la valutazione di fattibilità, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, anche per evitare problemi del genere in futuro.

Per quanto riguarda invece i problemi personali di ansia, depressione e simili, fate attenzione a non agganciare mai in assoluto e per non nessun motivo il vostro stato emotivo all’andamento di pratiche legali o giudiziarie, perché questo si tradurrebbe sicuramente in una tragedia per voi. È bene che quest’uomo lavori con uno psicologo o un counselor su questi problemi, se non dispone di risorse per compensarli può rivolgersi al servizio pubblico. Anche qui non sto parlando di ciò che è giusto, ma di ciò che sicuramente conviene fare.