La parola stalking è molto usata e ha preso una connotazione generica; questo a mio avviso genera confusione mentre va subito detto che con la parola stalking si individua una precisa fattispecie giuridica: Il codice penale definisce lo stalking nel reato di atti persecutori: art.612 bis. Detto reato è stato introdotto dalla legge n.38 del 2009 ed ha come tutela il bene della libertà della persona. Si tratta di un reato abituale a forma parzialmente libera: “chiunque con condotte reiterate minaccia o molestia taluno in modo da cagionar un perdurante e grave stato di ansia e di paura o generare un fondato timore per l’incolumità propria e di un proprio congiunto perpetrata su una persone legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (..)”
L’azione consiste in
minaccia: si prospetta un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente.
molestie: a detto sostantivo il legislatore ha voluto dare un significato non tipizzato ma tale da comprendere tutte le fantasiose ed imprevedibili condotte insidiose realizzate dal reo, al fine di minare la libertà della persona; una vasta fenomenologia di condotte che dal 2009 si è manifestata ad es. IN COMUNICAZIONI INTRUSIVE, REITERATE E ASSILLANTI COME TELEFONATE, LA POSTA SOTTO CASA E ALL’USCITA DAL LAVORO, (questi gli esempi più classici ma v’è da dire che non vi è limite alla fantasia umana) INVIO DI DONI E DI FIORI REITERATO, far trovare animali vivi o morti, violazione di domicilio, annullare o richiedere beni o servizi per conto della vittima inserzioni ed annunci pubblici con l’indicazione di dati personali della vittima, mettere in rete immagini della vittima con connotazioni sessuali, invio di email pornografiche, furto di identità della vittima, delegittimazione della vittima( attraverso false accuse di fatti infamanti) nel contesto relazionale e sociale di riferimento. Attivazione di azioni legali strumentali; dette condotte devono essere sottoposte all’interpretazione del magistrato; devono essere reiterate nel tempo; connotate dall’assillo.
Le conseguenze del delitto sono tipizzate: tutte queste condotte per essere oggetto di esame del magistrato ed indagate devono avere come conseguenza:
-soggettivamente, uno stato d’ansia grave o di paura della vittima per l’incolumità propria, di un proprio o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
-oggettivamente: deve essere tale da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini: esempi classici: cambio del numero di telefono, cambio della sede di lavoro, cambio della targa automobilistica, cambio della residenza o del domicilio.
Per tutte queste azione il carnefice, ovvero il reo deve sentirsi soddisfatto quando ha raggiunto la sua meta: controllare la vittima a proprio piacimento, costringere la vittima a tollerare molestie, minacce, modificare la sua vita e stare in uno perdurante stato d’ansia e di paura.
La pena viene aggravata -se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è nota o che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; -o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici (il cyberstalking: furto di identità propagazione di dati anagrafici e sensibili false inserzioni commerciali)
Questo è sommariamente l’ossatura del reato di stalking nella legislazione italiana: il contegno del carnefice deve essere ben individuato e compreso soprattutto per le donne, che inizialmente scambiano l’assillo e le attenzioni reiterate per gentilezza e corteggiamento.
Spesso l’assillo ossessivo si placa se la vittima cede, ritira la querela e ritorna alle abitudini tossiche; di solito tale decisione viene preceduta da un “chiarimento” con il carnefice attraverso il quale il medesimo si dice pentito e pronto a rimediare.
È stato notato invece che appena il carnefice è certo della riappacificazione, non ci mette molto a rimettere in atto più sicuro di sè e con maggiore violenza, la condotta vessatoria sulla vittima;
questo circolo vizioso viene chiamato tecnicamente “spirale della violenza”.
Tutto ricomincia in modo più grave per la vittima, segue ribellione, segue pentimento, segue riappacificazione, seguono nuove più pesanti aggressioni;
imboccata questa spirale non è difficile immaginare che al fondo vi è la morte della vittima: femminicidio.
3 risposte su “La violenza di genere: lo stalking”
E’ sorprendentemente pietoso che Solignani ospiti un articolo del genere che si chiude con la parola femminicidio quando la legge sullo stalking è evidentemente genderless. Puro sessismo.
Hai ragione, sono contrario anche io a questa parola, che ritengo una vera e propria parola truffa. Ma, al netto di questo, l’articolo ha un buon contenuto informativo e in generale mi piace interagire senza problemi anche con chi ha punti di vista diversi.
Grazie di cuore Tiziano!