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Invalido 100%: perché l’amministrazione di sostegno?

anziano pensionato di anni 90 invalido civile 100% riconosciuto da parte di una commissione medica sanitaria il 15/10/2019, vedovo solo senza famiglia autosufficiente dove la mia assistente sociale della mia comune di residenza (Ve) ha ritenuto opportuno di volermi internare presso una casa di riposo per anziani, (perché solo) andato via dopo avere passato il covid con l’intenzione di volermi suicidare, in seguito mi sottopone a un giudice tutelare assieme un amministratore di sostegno dove sono cominciati i miei problemi assai gravi essendo pensionato non sono più padrone del mio denaro perché bloccato in banca, attualmente residente a Catania disgustato de stare nel veneto dove non cambia nulla, il mio amministratore di sostegno si rifiuta di fornire informazione assieme il giudice insistendo di volere il mio denaro che serve per sopravvivere niente nessuna risposta da parte loro, Di recente mi sono rivolto presso un avvocato penalista a Catania la quale spero che faccia qualcosa

Come fai ad essere invalido civile al 100% e, contemporaneamente, autosufficiente?

Questo è un primo aspetto che merita di essere approfondito ben di più.

Per il resto, volendo fare qualche osservazione generica, in attesa di poter eventualmente studiare meglio il caso, la tua è una situazione in cui non è certo inusuale che venga disposta un’amministrazione di sostegno: hai un’invalidità totale e non ci sono familiari in grado di prestarti assistenza.

Per dire di più, purtroppo, bisognerebbe studiare il caso più in particolare.

Non credo che ci siano profili di rilevanza penale nella tua situazione, si tratta di vedere l’operato degli assistenti sociali e degli altri soggetti intervenuti e valutarlo sotto il profilo della opportunità per la tua miglior condizione di vita e di salute.

Se credi la cosa potrebbe essere approfondita, anche se onestamente non so se alla fine si potrà ottenere un risultato come quello che sembri desiderare tu.

Se vuoi comunque approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Bambina e nuovo compagno: il padre può vietarlo?

sono separata legalmente dal 05/12 (in realtà da Giugno 2017). Ho un compagno da Luglio 2017.Ho una bimba di 3 anni. ho accettato il divieto da lui imposto che fino al 28/02 la mia bimba non dovesse vedere altri uomini diversi dal padre in casa mia. Gradualmente e fuori dall’ambiente familiare la mia bimba ha conosciuto il mio compagno e si trova bene, gioca insieme a lui, e non sembra provare malessere. La vedo serena. Inoltre il mio compagno è entrato nella mia famiglia e quindi capita di essere a cena tutti insieme con bimba e i miei. Il padre potrebbe ostacolare una possibile mia nuova convivenza togliendomi l’affidamento (ora abbiamo affid. condiviso, collocamento preferenz. presso di me e lui la vede mart e giov dalle 19.30 con pernottamente + weekend alternati da sab matt a dom sera). Se si, in base a cosa un giudice decide per il divieto di frequentazione del nuovo compagno della madre? Dovrebbero intervenire gli ass. sociali per valutare la cosa?

Non mi pare che possa accadere una cosa del genere, anche se il perno del discorso rimane sempre l’interesse dei minori.

È comunque una valutazione che in prima battuta sarebbe lasciata al padre. Al momento, infatti, c’è un titolo che regola la vostra separazione, dove peraltro l’ingresso di nuove figure presso i vostri figli è espressamente regolato.

Per poter chiedere modificazioni (modifica condizioni) a questo titolo – sarebbe importante sapere, tra l’altro, se si tratta di una soluzione consensuale o di un provvedimento del tribunale reso in una separazione giudiziale, anche se sembra più la prima – il padre dovrebbe pensare, e successivamente dimostrare, che il nuovo compagno, per sue caratteristiche, può essere nocivo per vostra figlia.

Il ricorso alle assistenti sociali mi sembra un po’ esagerato.

Piuttosto sarebbe bene che tu e il padre della bambina iniziaste un percorso di mediazione familiare, dove tutti questi aspetti potrebbero essere affrontati dialogando, per quanto difficile possa essere.