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Confine ed usucapione: come fare se si è già compiuto?

Villetta bifamiliare:il confine taglia esattamente a metà la costruzione ma,per errore di progetto, la scala esterna del vicino risulta(per 15cm) nella nostra proprietà,invece di essere adiacente al confine.Per buon vicinato abbiamo sempre lasciato le cose così,anzi abbiamo concesso che la ringhiera di questa scala venisse posizionata interamente sulla nostra proprietà ed abbiamo messo una rete di divisione alla fine della scala, anch’essa spostata di 15 cm,in modo che non andasse ad intralciare il passaggio.Ora il proprietario accanto è deceduto ed il figlio ha venduto ma non ha informato gli acquirenti dei reali confini della proprietà ma anzi facendo risultare lo stato di fatto come rispondente alle planimetrie, cosa non vera. Vorremmo portare la rete sul confine reale, come da planimetria, ma sono passati 35 anni dalla costruzione della scala e circa 20 dal posizionamento della rete.Possono fare valere l’usucapione? Possiamo riavere il nostro confine?

Sicuramente quella di intervenuta usucapione è un’eccezione che possono fare alla tua richiesta di ristabilire in modo corretto il confine.

Tuttavia non è una posizione, per loro, poi così facile da difendere.

A riguardo, va ricordato cosa prevede l’art. 1144 del codice civile, a mente del quale, ad esempio, «gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso».

Ben potrebbe, dunque, essersi trattata di una situazione di mera tolleranza, senza che sia mai nato un possesso significativo e cioè utile a compiere l’usucapione.

Oltre a questo, peraltro, ci sono dozzine di altri aspetti, le situazioni giuridiche presentano sempre una certa complessità: questo è solo un esempio.

Al momento attuale, il problema può essere trattato con una diffida tramite avvocato in cui si richiede la sistemazione del confine secondo quello che ritiene giusto, dopodiché si valuta il riscontro ottenuto.

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Lampioni del vicino sul mio fondo: posso rimuoverli?

I vicini in un tempo antecedente l’acquisto del mio terreno (2017) hanno posto 2 Lampioni sul giardino di mia proprietà e, malgrado la mia esortazione via pec a rimuoverli, pretenderebbero addirittura usucapire il terreno che peraltro non hanno mai curato e mantenuto e mi hanno fatto scrivere dal loro avvocato come segue: > quanto segue:
“Tralasciando, per il momento, ogni considerazione di natura petitoria, devo, però, fin da subito oppormi ai Suoi reiterati tentativi, quale amministratore del Condominio Sezione 19 Villamaggiore di molestare e spogliare i miei assistiti dal possesso dei Lampioni”
e “la mia precedente comunicazione era incentrata sulla conservazione dello stato di fatto, che il nostro ordinamento tutela – a prescindere dalla proprietà – con le cosiddette azioni possessorie di cui all’art. 1168 cod. civ. e ss.. ” > DOMANDA: posso rimuoverli a norma art 1144CC?

Mio buon amico, lascia che ti dica con estrema franchezza che non ci stai – come è normale, se non hai una formazione giuridica di sistema – capendo niente e che l’assistenza di un legale ti è indispensabile.

L’art. 1144 cod. civ. riguarda gli atti di tolleranza e la sua applicabilità nelle varie situazioni in cui viene invocato dipende sommamente dalle circostanze del caso che, nella tua situazioni, sembrano proprio avverse, dal momento che abbiamo opere visibili e permanenti – i lampioni – che sono poco compatibili con la modestia di un godimento come quello che può essere oggetto di tolleranza.

Credo che non ci sia possibilità di risolvere la questione con la rimozione dei lampioni e che l’unica possibilità sia proprio quella di un giudizio che, trattandosi di situazioni dominicali, dovrà essere preceduto da una fase di mediazione – che, nel tuo caso, potrebbe anche essere un’opportunità, se ben sfruttata.

Trattandosi di questione immobiliare, ti consiglierei di non trascurarla, perché potrebbe compromettere il valore delle tue consistenze.

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