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Recesso immotivato dei clienti: come tutelarsi?

Siamo una società di produzioni cinematografiche e organizziamo anche corsi di un paio di giorni con personaggi dello spettacolo.
Ora capita che alcuni dei partecipanti a questi corsi firmino, versando una quota minima, un contratto di adesione al corso e poi, con varie scuse, cambino idea con due righe per mail o non si presentino il giorno dell’inizio del corso e del saldo.
E’ possibile in questi casi ottenere ugualmente per vie legali il saldo e in questo caso può essere previsto un intervento legale a percentuale?

La prima cosa da fare, in situazioni del genere, è sistemare il modello di contratto o il contratto «tipo» che fate firmare al momento della raccolta dell’adesione, in modo da regolamentare in modo specifico questo aspetto del «recesso» e da munire l’eventuale violazione delle clausole relative di adeguate tutele.

Ad esempio, se opportuno, potrebbero essere previste clausole di tutela come le clausole penali.

Più in generale, va rivista anche la politica della negoziazione e della trattativa con il pubblico dei clienti. Ad esempio, quale percentuale è più idonea da raccogliere come anticipo e, soprattutto, tramite quali mezzi di pagamento? Raccogliendola, ad esempio, tramite carta di credito, si sarebbe sicuramente più tutelati in caso di recesso illegittimo.

Per quanto riguarda eventuali azioni di recupero, la prima cosa da dire è che, come probabilmente risulta già chiaro, è evidente che bisogna cercare in ogni modo di ridurle al minimo, prevenendo l’insorgere di situazioni di questo tipo con strumenti di tutela «a monte» come quelli sopra indicati.

Nei casi in cui dovessero comunque verificarsi ipotesi del genere, la tariffazione a percentuale si può valutare, anche se non credo che si tratti di importi che possano offrire molto margine a riguardo. È una cosa ad ogni modo da valutare in concreto, in relazione al lavoro presumibilmente necessario e a quello che effettivamente si andrebbe a recuperare nel suo importo più o meno preciso.

Ti consiglierei, per prima cosa, di chiedere un preventivo, compilando il modulo apposito nel menu principale del blog, per la redazione di un buon modello contrattuale, adeguatamente tutelante, per tutti i rapporti con i vostri clienti.

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Se mi bloccano la carta di credito posso bloccare a mia volta il RID mensile?

Posseggo da diversi anni una carta Visa Consel con limite da oltre 3000,00€. Regolarmente mensilmente pagata con RID.
Senza alcun preavviso mi trovo la carta bloccata. Dopo aver telefonato all’assistenza clienti , mi riferiscono che la carta è stata bloccata perché risultano insoluti con altro istituto di credito , che dopo il saldo avverrà lo sblocco.
Possono farlo, è regolare questa procedura, come devo comportarmi, devo annullare il Rid fino allo sblocco?

Per poterlo dire con certezza, occorrerebbe vedere le condizioni contrattuali, che tuttavia facilmente contengono una clausola che prevede che in caso di insoluti, anche con altri soggetti, il servizio di pagamento possa essere sospeso.

Si potrebbe disquisire a lungo sulla validità di questa clausola e, anche a prescindere da questo, sulla regola e nozione di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma probabilmente credo che alla fine il diritto sarebbe a favore dell’istituto di credito. È un approfondimento che si potrebbe fare, insomma, ma non credo che ne varrebbe la pena, onestamente.

Quanto al blocco del RID, non credo che in un caso come questo sia praticabile l’eccezione di inadempimento: non pagando le spese che hai già effettuato non cagioni un danno all’istituto di credito o alla società di gestione della carta ma ai fornitori dei beni o servizi che hai acquistato con la carta. Insomma, si tratta sicuramente di un rapporto plurilaterale in cui la praticabilità del principio inademplenti non est adimplendum è tutta da valutare e anche qui, onestamente, poco probabile.

Direi che l’atteggiamento più consigliabile sia quello negoziale.

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si può chiedere il patrocinio gratuito per il reato di frode informatica?

in data 07/05/2012 ho ricevuto un accredito sulla mia genius card di euro 2.285. In seguito a chiamate minacciose che mi dicevano di restituire i soldi, ho utilizzato quella cifra, a causa delle mie difficoltà economiche. In data 14/05/2012 la mia Banca mi manda una lettera per dirmi che quell’accredito era proveniente da frode telematica e che il cliente truffato ha chiesto alla banca la restituzione dei soldi. Vorrei chiedervi come procedere, sono in una situazione davvero disperata. Vorrei sapere dato che non ho reddito e poichè non vorrei porre i miei genitori in una situazione spiacevole, se cambiando residenza posso optare per il patrocinio gratuito.

Innanzitutto bisogna vedere che tipo di reato ti hanno contestato, perchè può trattarsi tanto di frode informatica quanto di un altro tipo di reato. Ad esempio, per alcuni reati associativi il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è escluso. Ad ogni modo, la residenza la puoi certamente cambiare, a condizione che il cambiamento sia genuino, cioè che tu vada veramente ad abitare altrove, dal momento che dopo la richiesta presso l’ufficio anagrafe del comune di riferimento la Polizia Municipale svolge i necessari accertamenti per vedere dove abiti veramente.

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Carta di credito: tutele del consumatore.

La tutela fondamentale del consumatore di fronte a frodi poste in essere in occasione di acquisti tramite carta di credito è oggi posta dall’art. 8 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 185 secondo cui “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo… L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore”.

In ogni caso, un elemento fondamentale di questi pagamenti è la “nota di spesa”. Questa è il bigliettino che, negli acquisti tradizionali, il cliente titolare di carta sottoscrive e rilascia al fornitore. Per la legge italiana l’esistenza di una nota di spesa, cioè di un documento firmato dal titolare della carta, è sempre e comunque necessario per ottenere il pagamento. Non è possibile presentare ad una banca un documento in cui è indicato il numero di carta di credito di una determinata persona ed ottenere un pagamento, senza che a tale documento sia apposta la sottoscrizione del titolare della carta.

Nei casi in cui si verificano degli addebiti senza che nessuno abbia mai firmato la nota di spesa, o gli istituti di credito pagano ordini di pagamento cui non è apposta alcuna sottoscrizione oppure in calce a tali ordini di pagamento è stata apposta una firma falsa. In entrambi i casi, tuttavia, il consumatore è tutelato. Nel primo caso è la banca che sbaglia: in tali casi, deve non solo sospettare la provenienza illecita dei dati ma comunque rilevarne la insufficienza per dar corso ad un pagamento; deve inoltre in ogni caso quantomeno avvertire il titolare della carta. Quanto al secondo caso, non c’è ovviamente molto da dire… È un falso, una truffa, e come tale il consumatore non può esserne vincolato. In ogni caso, per chi utilizza indebitamente una carta di credito, è previsto un reato apposito, previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, all’art. 12.