La tutela fondamentale del consumatore di fronte a frodi poste in essere in occasione di acquisti tramite carta di credito è oggi posta dall’art. 8 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 185 secondo cui “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo… L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore”.
In ogni caso, un elemento fondamentale di questi pagamenti è la “nota di spesa”. Questa è il bigliettino che, negli acquisti tradizionali, il cliente titolare di carta sottoscrive e rilascia al fornitore. Per la legge italiana l’esistenza di una nota di spesa, cioè di un documento firmato dal titolare della carta, è sempre e comunque necessario per ottenere il pagamento. Non è possibile presentare ad una banca un documento in cui è indicato il numero di carta di credito di una determinata persona ed ottenere un pagamento, senza che a tale documento sia apposta la sottoscrizione del titolare della carta.
Nei casi in cui si verificano degli addebiti senza che nessuno abbia mai firmato la nota di spesa, o gli istituti di credito pagano ordini di pagamento cui non è apposta alcuna sottoscrizione oppure in calce a tali ordini di pagamento è stata apposta una firma falsa. In entrambi i casi, tuttavia, il consumatore è tutelato. Nel primo caso è la banca che sbaglia: in tali casi, deve non solo sospettare la provenienza illecita dei dati ma comunque rilevarne la insufficienza per dar corso ad un pagamento; deve inoltre in ogni caso quantomeno avvertire il titolare della carta. Quanto al secondo caso, non c’è ovviamente molto da dire… È un falso, una truffa, e come tale il consumatore non può esserne vincolato. In ogni caso, per chi utilizza indebitamente una carta di credito, è previsto un reato apposito, previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, all’art. 12.