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Moderare i commenti nei blog multiautore WordPress: come fare.

Oggi voglio insegnarti come si fa, in un blog multiautore WordPress come questo, a consentire ad altri utenti di moderare i commenti.

I commenti sono molto importanti a livello SEO, perché iniettano nuovo contenuto in una pagina, e google se ne accorge facendola salire di grado, indicizzando comunque anche il nuovo contenuto.

Inoltre sono importantissimi a livello di interazione con gli utenti, perché creano spesso un legame con i gestori del blog e un senso di comunità con tutti gli altri utenti dello stesso.

Purtroppo, i commenti spesso sono tantissimi e non è facile rispondere, in modo un minimo decente, a tutti. Questo è vero specialmente in un blog giuridico, dove i lettori magari affidano ad un commento storie complesse e molto lunghe, difficili da definire con poche righe di risposta – tanto è vero che spesso prendiamo un commento e lo rendiamo oggetto di un post apposito, con adeguata risposta da parte nostra, per la sua complessità, ma anche per l’interesse generale, dal momento che i post del giorno vengono fatti circolare tramite la newsletter, il gruppo Telegram e i social (a proposito, se non sei ancora iscritto, fallo al più presto per non perdere contenuti interessanti ed utili tutti i giorni).

Una ulteriore soluzione è ovviamente quella di consentire ad altri utenti di moderare i commenti e darvi risposta.

Per fare questo, devi lavorare con un po’ di plugin, anche perché le soluzioni semplici purtroppo non funzionano, come da me sperimentato.

Devo premettere che gli altri autori che scrivono sul mio blog hanno il ruolo e i permessi di «collaboratore», per molteplici ragioni legate alla possibilità di un intervento editoriale da parte mia su alcuni aspetti più che altro stilistici e alla gestione del flusso editoriale da parte di un plugin che «pesca» tra gli articoli in attesa di revisione o pending review.

Gli stessi miei colleghi preferiscono che il blog funzioni in questo modo, preferiscono cioè di solito non avere permessi di pubblicazione diretta, anche considerando che questo blog non funziona come gli altri che «buttan fuori» in qualsiasi momento nuovi articoli, ma c’è un flusso editoriale preciso che vede pubblicato un solo articolo al giorno, dal lunedì al venerdì, cosa che è essenziale per le persone per poter seguire come si deve un blog, senza essere costantemente sopraffatti da nuovo materiale e trovandosi nell’impossibilità di decidere, alla fine, cosa leggere.

Gli utenti, dunque, con ruolo di «collaboratore» non hanno i diritti di modificare i commenti.

Per dargli questo permesso, bisogna installare prima un plugin che consenta di assegnare più ruoli ad un medesimo utente, cosa che di default WordPress non consente, poi un ulteriore plugin che crea un nuovo ruolo, quello di moderator, che comprende il permesso di amministrare i commenti.

I plugin appena citati sono i seguenti:

In teoria, Members dovrebbe essere sufficiente. Con Members, si può definire un nuovo ruolo, cui attribuire la possibilità di moderare i commenti. Purtroppo, se provi a fare questo, vedi che non funziona. Non si sa il perché.

Quindi Members lo installi solo per consentire ad un utente WordPress di avere più ruoli, cosa di default possibile, poi installi anche Moderator role.

A questo punto, prendi l’utente cui vuoi assegnare il permesso di moderare i commenti e gli aggiungi anche il nuovo ruolo «moderator», rendendolo quindi un utente con il duplice ruolo di «Collaboratore», che gli consente di continuare a mandare post in revisione, e di «Moderator», che gli consente di moderare e rispondere ai commenti.

Ovviamente, se vuoi puoi anche creare un utente con la sola possibilità di moderare i commenti, ma non è il nostro caso, dove tutti gli utenti sono anche «autori» di post.

Ecco fatto.

Ti raccomando di nuovo, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Nuovo 570 bis e debitori che stanno all’estero.

È da giorni che aspetto il suo commento sull “nuovo” art. 570 bis del codice penale. In particolare vorrei sapere se con questa modificazione (dove non pagare l’assegno adesso è reato), esiste la possibilità di perseguire e far pagare il mantenimento a persone che abitano all’estero, oppure è praticamente la stessa storia che prima dove diventa quasi impossibile far pagare il soldi del mantenimento a persone che non abitano in Italia.

Abbiamo pubblicato, a firma della collega Francesca Zadnik, nei giorni scorsi un primo commento sul nuovo art. 570 bis, che ti invito a leggere – ovviamente ti invito anche ad iscriverti alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perderti nessun post interessante e utile come quelli che pubblichiamo ormai tutti i giorni, un solo post al giorno dal lunedì al venerdì.

Il nuovo 570 bis non c’entra niente con la perseguibilità di coloro che non pagano il mantenimento e si trovano all’estero, non aggiunge né toglie niente alla disciplina previgente da questo punto di vista, a mio giudizio.

A volte, peraltro, se il debitore si trova in uno stato, come ad esempio gli USA, dove il sistema giudiziario è più efficiente (probabilmente anche troppo) del nostro, può esserci addirittura un vantaggio per chi deve percepire il mantenimento.

La leva penale non è sicuramente l’unico strumento utilizzabile, anzi sicuramente nella pressoché totalità dei casi è preferibile tentare tramite il recupero in sede civile.

Bisogna quindi vedere dove risiede la persona che deve pagare il mantenimento e vedere cosa si può pensare di fare strategicamente in base alla leggi sia sostanziali che processuali dello Stato di residenza, poi se ne valuta la convenienza come al solito.

Se vuoi approfondire ulteriormente, valuta di acquistare una consulenza, dall’apposita voce del menu principale del blog.