È da giorni che aspetto il suo commento sull “nuovo” art. 570 bis del codice penale. In particolare vorrei sapere se con questa modificazione (dove non pagare l’assegno adesso è reato), esiste la possibilità di perseguire e far pagare il mantenimento a persone che abitano all’estero, oppure è praticamente la stessa storia che prima dove diventa quasi impossibile far pagare il soldi del mantenimento a persone che non abitano in Italia.
Abbiamo pubblicato, a firma della collega Francesca Zadnik, nei giorni scorsi un primo commento sul nuovo art. 570 bis, che ti invito a leggere – ovviamente ti invito anche ad iscriverti alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perderti nessun post interessante e utile come quelli che pubblichiamo ormai tutti i giorni, un solo post al giorno dal lunedì al venerdì.
Il nuovo 570 bis non c’entra niente con la perseguibilità di coloro che non pagano il mantenimento e si trovano all’estero, non aggiunge né toglie niente alla disciplina previgente da questo punto di vista, a mio giudizio.
A volte, peraltro, se il debitore si trova in uno stato, come ad esempio gli USA, dove il sistema giudiziario è più efficiente (probabilmente anche troppo) del nostro, può esserci addirittura un vantaggio per chi deve percepire il mantenimento.
La leva penale non è sicuramente l’unico strumento utilizzabile, anzi sicuramente nella pressoché totalità dei casi è preferibile tentare tramite il recupero in sede civile.
Bisogna quindi vedere dove risiede la persona che deve pagare il mantenimento e vedere cosa si può pensare di fare strategicamente in base alla leggi sia sostanziali che processuali dello Stato di residenza, poi se ne valuta la convenienza come al solito.
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