In caso di tradimento in coppie non sposate ma con un bimbo minorenne l’affidamento può essere tolto alla madre perché è lei che ha tradito?
Oggigiorno, generalmente, non si ragiona più, sia per le coppie unite in matrimonio che per le famiglie di fatto o convivenze, in termini di affido, ma di collocazione prevalente, nel senso che l’affido è sempre condiviso, con – di solito – collocazione prevalente presso uno dei due genitori – anche se sempre più spesso ultimamente vedo praticare la parità di tempi di permanenza.
Quando il giudice deve decidere con quale dei due genitori deve stare più tempo un figlio, difficilmente considera eventuali fatti di tradimento della fedeltà, sia essa coniugale o, ancora a maggior ragione, di fatto.
Nel caso delle coppie sposate, la fedeltà è un obbligo, la cui violazione può determinare l’addebito della separazione, cosa che tuttavia non ha influenza sul regime di collocazione dei figli, ma determina per lo più la perdita del diritto al mantenimento del coniuge «infedele» – e sempre che sia dimostrato il nesso causale.
Nel caso della convivenza, la fedeltà, come obbligo giuridico, non esiste nemmeno, dal momento che si tratta di una unione libera, in cui la fedeltà è solo un impegno morale, etico ed affettivo dei membri della coppia, la cui violazione non ha alcuna conseguenza legale.
Fatti di tradimento possono venire in rilievo per quanto riguarda i figli sia nelle coppie sposate che in quelle non sposate solo quando vi sono particolari modalità che determinano l’insorgere di legittimi dubbi sulla capacità genitoriale o sulla bontà dell’ambiente di vita che avrebbe il minore. Pensiamo ad esempio al caso di un genitore che si accompagna ed inizia una nuova convivenza con un delinquente abituale o con una persona con un problema di alcolismo o tossicodipendenza o cose del genere.
Concludo ricordando come faccio sempre che nel caso di figli «non matrimoniali» è sempre meglio far regolare l’affido, come spiego meglio nella scheda relativa.