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Chi tradisce il partner può perdere i figli?

In caso di tradimento in coppie non sposate ma con un bimbo minorenne l’affidamento può essere tolto alla madre perché è lei che ha tradito?

Oggigiorno, generalmente, non si ragiona più, sia per le coppie unite in matrimonio che per le famiglie di fatto o convivenze, in termini di affido, ma di collocazione prevalente, nel senso che l’affido è sempre condiviso, con – di solito – collocazione prevalente presso uno dei due genitori – anche se sempre più spesso ultimamente vedo praticare la parità di tempi di permanenza.

Quando il giudice deve decidere con quale dei due genitori deve stare più tempo un figlio, difficilmente considera eventuali fatti di tradimento della fedeltà, sia essa coniugale o, ancora a maggior ragione, di fatto.

Nel caso delle coppie sposate, la fedeltà è un obbligo, la cui violazione può determinare l’addebito della separazione, cosa che tuttavia non ha influenza sul regime di collocazione dei figli, ma determina per lo più la perdita del diritto al mantenimento del coniuge «infedele» – e sempre che sia dimostrato il nesso causale.

Nel caso della convivenza, la fedeltà, come obbligo giuridico, non esiste nemmeno, dal momento che si tratta di una unione libera, in cui la fedeltà è solo un impegno morale, etico ed affettivo dei membri della coppia, la cui violazione non ha alcuna conseguenza legale.

Fatti di tradimento possono venire in rilievo per quanto riguarda i figli sia nelle coppie sposate che in quelle non sposate solo quando vi sono particolari modalità che determinano l’insorgere di legittimi dubbi sulla capacità genitoriale o sulla bontà dell’ambiente di vita che avrebbe il minore. Pensiamo ad esempio al caso di un genitore che si accompagna ed inizia una nuova convivenza con un delinquente abituale o con una persona con un problema di alcolismo o tossicodipendenza o cose del genere.

Concludo ricordando come faccio sempre che nel caso di figli «non matrimoniali» è sempre meglio far regolare l’affido, come spiego meglio nella scheda relativa.

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Cambio collocazione del figlio: come si ottiene?

sono separato dal 2010 con sep. consensuale omologato . Abbiamo un figlio di 14 anni frequenta il liceo linguistico. l’affido è condiviso, tuttavia è la madre la collocataria. Viviamo nello stesso paese a pochi metri di distanza. mio figlio sta con me nei we. Verso e. 300,00 /mese a titolo di mantenimento di ns figlio. Nulla a titolo di alimenti. Io ho un lavoro fisso. lei non un lavoro stabile. Oltre le spese concordate alla separazione, ho sempre dovuto, ultimamente sempre di più, occuparmi anche del vestiario, del dentista. Dà fastidio la sua rilassatezza nei momenti di malattia di ns figlio: più volte è accaduto che fosse assente da scuola. Ho dovuto informarmi dell’assenza, andare a casa sua per pigliarlo e portarlo dal medico x non menarla per 10 giorni. Vorrei richiedere la modifica delle condizioni e chiedere la collocazione del figlio presso di me. Mi sembrano 300 e. sprecati. Certo prevedo scintille: l’in house è difficile. In ogni caso vorrei un suo parere, se possibile.

Cambiare la collocazione di un figlio in regime di affido condiviso richiede una valutazione molto più approfondita e, soprattutto, un adeguato progetto per la gestione e la vita dello stesso.

Ovviamente, la motivazione per richiedere una cosa di questo genere non può assolutamente essere quella di non volerne pagare il mantenimento all’altro genitore, anche quando tale mantenimenti sembri «sprecato». Non è per andare al risparmio, insomma, che si può spostare un figlio dal suo ambiente di vita consueto, ma solo ed esclusivamente perché lo si ritiene inadatto e per offrirgliene uno migliore.

Da questo punto di vista, non offri molti elementi, a parte un accenno ad una gestione non efficiente delle sue malattie ed assenze da scuola da parte della madre, per valutare i pro e i contro dell’una e dell’altra soluzione ed è invece proprio questo l’aspetto che bisognerebbe approfondire maggiormente.

Ed è proprio dalla presenza o meno di validi presupposti a favore di un cambio di collocazione che dipende anche la scelta del metodo con cui richiederlo. È evidente, infatti, che se ci sono presupposti gravi, precisi, concordanti, effettivi le possibilità di ottenere il cambio di collocazione tramite una negoziazione, e quindi un accordo in house, sono molto maggiori. Viceversa nell’altro caso.

Ovviamente, si può aprire una trattativa con la madre, inviandole, tramite avvocato, un invito scritto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, tuttavia prima di fare qualsiasi cosa bisognerebbe approfondire molto meglio la situazione familiare e vedere quali basi legali ci potrebbero essere per un cambio di condizioni di questo tipo.