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Strada vicinale e manutenzione: chi deve, chi può, farla?

nel caso di una strada vicinale ad uso pubblico la cui manuntezione ordinaria non avviene da parte del frontista, può un singolo utente o un gruppo di utenti (che usano la strada per raggiungere la propria abitazione ma non sono frontisti) occuparsi della manutazione ordinaria della strada?
Nel nostro caso siamo 8 famiglie che non potendo più percorrere la strada vorrebbero a loro spese apportare una sistemazione ordinaria
Un singolo frontista può opporsi a lavori di manutenzioni ordinaria tipo chiusura buche e pulizia canali di scolo acque?
in che modo il frontista può opporsi? lettera? diffida?…

La situazione giuridica della strada vicinale ad uso pubblico è duplice.

C’è innanzitutto, tra i privati comproprietari, i frontisti, un comunione ordinaria basata sul noto concetto delle quote, così come si potrebbe avere per la parte comune di un condominio.

Poi c’è la partecipazione del comune, quale ente territoriale di riferimento, in virtù della titolarità di un diritto di passaggio pubblico, a vantaggio cioè della collettività.

Quando c’è bisogno di intervenire per la manutenzione di un’opera o bene oggetto di una situazione giuridica del genere chi dovrebbe intervenire? Ulteriormente, in caso di inerzia di chi sarebbe tenuto a intervenire, chi può eventualmente sostituirsi ad esso?

Le risposte non sono così facili e scontate e richiederebbero un approfondimento di un certo spessore.

Innanzitutto, è stato costituito il consorzio per la gestione e la manutenzione della strada vicinale, così come previsto dalla legge?

Le risposte, ancora, sono molto diverse a seconda che questo ente sia già stato costituito o meno e, in caso negativo, se si intenda costituirlo.

Naturalmente, i beni oggetto di comunione si amministrano, e manutengono, a maggioranza dei comunionisti, ma nelle strade vicinali la situazione è sempre più complicata.

A livello strategico, al netto di questo approfondimento che sarebbe da fare, suggerirei di inviare intanto una diffida a tutti i frontisti e all’ente territoriale, cioè al comune, in cui si rappresenta bene la situazione di necessità di manutenzione e si chiede di intervenire.

A questa diffida, trattandosi di una strada ed essendoci aspetti tecnici, non sarebbe male allegare una relazione, anche breve, redatta appunto da un tecnico, con anche un sintetico repertorio fotografico, con il duplice scopo di corroborare maggiormente la diffida ed iniziare a formare un principio di prova a favore.

Se vuoi valutare l’invio della diffida, puoi consultare la nostra offerta a riguardo nella apposita pagina. Clicca qui.

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Passaggio con mezzi: possono acquistare nuovi diritti?

Nella vecchia casa di campagna (ripartita 50 anni fa in 4 civici con ingresso indipendente), la parte di aia più vicina alla casa è adibita a passaggio pedonale per permettere ai vari proprietari di entrare nella propria abitazione- il passo a catasto si ferma proprio come “incontra” lo spigolo della casa ed iniziano le aie dei civici. Fino ad ora si è sempre andati a piedi in quanto il passo che porta alla casa non è carrabile, adesso alcuni dopo 10 anni che hanno comprato la casa senza accesso carrabile, vogliono arrivare in scooter. E’ possibile opporsi? Acconsentire al passaggio di scooter apre un domani alle auto? Preciso che: si deve passare proprio in aderenza alla casa, quindi il passaggio di mezzi non è il massimo a livello di sicurezza, la parte di aia più vicina alla casa è da tutti utilizzata come “luogo barbecue/sole/mangiate” (con le moto che passano???…).Perché tre avvocati hanno dato 3 risposte differenti: si/no/ni?

Perché noi avvocati siamo degli idioti, lo sanno tutti.

Il problema, comunque attiene agli aspetti relativi al contenuto del diritto di servitù, di passaggio in questo caso, aspetti che possono essere molto tecnici e, in alcuni casi, delicati.

Anche a prescindere dall’esame dei titoli di acquisto e dei luoghi, da quanto riferisci sembra che il contenuto del diritto di servitù di passaggio, o comunque, qualora non si trattasse di servitù, la convenzione – esplicita o implicita – da parte dei comproprietari o, ulteriormente, l’uso degli spazi comuni in conformità del codice civile, siano tutti nel senso di un passaggio solo pedonale e non anche con mezzi.

Se si acconsentisse ad un passaggio con mezzi, in effetti la situazione anche giuridica, col tempo, potrebbe cambiare.

Un buon compromesso potrebbe essere quello di sottoscrivere un documento tutti insieme, cioè una scrittura privata, in cui si specifica che il passaggio con gli scooter avviene solo per mera tolleranza degli altri comproprietari o titolari di diritti, senza che un domani si possa verificare l’acquisto, per usucapione o altro, di nessun nuovo diritto o la nuova determinazione dei diritti già esistenti.

Qualora non fosse possibile stipulare insieme una scrittura privata, almeno fai spedire una diffida, con – mutatis mutandis – i contenuti di cui sopra, da un avvocato.

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Come liberarsi della comproprietà di una casa acquistata con un ex fidanzato

Nel 2010 ho acquistato un immobile con il mio attuale ex fidanzato. La proprietà è al 50% e anche il mutuo. Al tempo della separazione avevo proposto verbalmente al mio ex che se pagava le spese notarili gli lasciavo la casa senza pretendere nulla, l’avevamo acquistata da un anno. Dopo un anno lui perde il lavoro e quindi non può più ottenere il mutuo al 100%, cosa che gli avevo suggerito di fare visto che la banchiera mi aveva proposto una soluzione. L’accordo sottinteso è stato poi che lui vivendo nella casa pagava le rate e io no. Ora devo comunque pagare l’IMU. In previsione del mio futuro, di sposarmi o di comprare una casa, vorrei liberarmi di quella. Ho proposto al mio ex di vendere la casa ma la sua risposta è stata negativa, mi ha risposto “con aiuti economici dei miei parenti dovrei riuscire a cavarmela ma non posso ricomprare la tua parte di casa quindi tutto l’onere del mutuo. Esiste una soluzione con cui obbligarlo a vendere?

No. Puoi vendere la tua quota di comproprietà, ma è davvero improbabile che tu riesca a trovare sul mercato una persona interessata, a meno che tu non la svenda veramente. Oppure puoi promuovere un giudizio di divisione, in seno quale, in caso di mancato accordo, la casa verrà venduta all’asta ad un terzo, tutta intera, e ai due comproprietari verrà distribuita la somma ricavata. Sono entrambe soluzioni in cui hai molto da perdere, specialmente la seconda, dove al basso prezzo che sicuramente sarà ricavabile dall’asta, specialmente in questo periodo di forte depressione del mercato immobiliare, devi assommare anche tutte le spese legali e del CTU che verrà nominato dal giudice. Per questo motivo ti conviene negoziare più che puoi con il tuo ex ragazzo per vedere di trovare una soluzione, facendoti assistere da un avvocato (meglio pagarlo adesso in misura giusta che più tardi in modo esagerato!) e/o da un mediatore familiare.