Nella vecchia casa di campagna (ripartita 50 anni fa in 4 civici con ingresso indipendente), la parte di aia più vicina alla casa è adibita a passaggio pedonale per permettere ai vari proprietari di entrare nella propria abitazione- il passo a catasto si ferma proprio come “incontra” lo spigolo della casa ed iniziano le aie dei civici. Fino ad ora si è sempre andati a piedi in quanto il passo che porta alla casa non è carrabile, adesso alcuni dopo 10 anni che hanno comprato la casa senza accesso carrabile, vogliono arrivare in scooter. E’ possibile opporsi? Acconsentire al passaggio di scooter apre un domani alle auto? Preciso che: si deve passare proprio in aderenza alla casa, quindi il passaggio di mezzi non è il massimo a livello di sicurezza, la parte di aia più vicina alla casa è da tutti utilizzata come “luogo barbecue/sole/mangiate” (con le moto che passano???…).Perché tre avvocati hanno dato 3 risposte differenti: si/no/ni?
Perché noi avvocati siamo degli idioti, lo sanno tutti.
Il problema, comunque attiene agli aspetti relativi al contenuto del diritto di servitù, di passaggio in questo caso, aspetti che possono essere molto tecnici e, in alcuni casi, delicati.
Anche a prescindere dall’esame dei titoli di acquisto e dei luoghi, da quanto riferisci sembra che il contenuto del diritto di servitù di passaggio, o comunque, qualora non si trattasse di servitù, la convenzione – esplicita o implicita – da parte dei comproprietari o, ulteriormente, l’uso degli spazi comuni in conformità del codice civile, siano tutti nel senso di un passaggio solo pedonale e non anche con mezzi.
Se si acconsentisse ad un passaggio con mezzi, in effetti la situazione anche giuridica, col tempo, potrebbe cambiare.
Un buon compromesso potrebbe essere quello di sottoscrivere un documento tutti insieme, cioè una scrittura privata, in cui si specifica che il passaggio con gli scooter avviene solo per mera tolleranza degli altri comproprietari o titolari di diritti, senza che un domani si possa verificare l’acquisto, per usucapione o altro, di nessun nuovo diritto o la nuova determinazione dei diritti già esistenti.
Qualora non fosse possibile stipulare insieme una scrittura privata, almeno fai spedire una diffida, con – mutatis mutandis – i contenuti di cui sopra, da un avvocato.