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Tim business sempre più magico 🚀.

Ti aggiorno sulla mia situazione giga e telefonia, di cui al precedente post della scorsa settimana.

Ho telefonato tutti i giorni al servizio 191 per gli utenti business.

Ogni volta ho trovato un operatore che ha capito il problema, detto che ho ragione, promesso che, al massimo il giorno dopo, il servizio sarebbe stato ripristinato, con tante scuse da parte dell’azienda e così via.

Il servizio, tuttavia, non è mai stato ripristinato.

Al momento, non posso né telefonare, né connettermi alla rete, come se fossi un cliente moroso, quando invece i miei pagamenti sono tutti regolari. Oltre che per i servizi mobili, sono loro cliente, peraltro, sia per la fibra in studio che per la fibra a casa e dunque infilo loro in gola ogni mese un certo numero di euro.

Ho ovviamente fatto presente che la connessione non mi serve per vedere netflix, che tra parentesi detesto, ma per lavorare e cioè per fare appuntamenti tramite zoom, telefonia gsm e voip, come é del resto normale che sia se uno sottoscrive un contratto di tipo business e non per privati.

Non c’è stato niente da fare.

L’ultima operatrice con cui ho parlato, più indignata di me, mi ha giurato sui suoi figli che mi avrebbe richiamato il giorno dopo, cosa che però poi non è avvenuta tanto che sono preoccupato, adesso, sia per lei che per i suoi figli.

Qui non è Tim ad essere inaccettabile, il fatto è che un problema del genere sarebbe potuto capitare, e sono sicuro che capita, a tutti i clienti di qualsiasi operatore telefonico italiano.

Nel nostro paese, infatti, la liberalizzazione dei servizi telefonici ha comportato la compresenza di diversi player, nessuno dei quali tuttavia é ad oggi in grado di offrire un livello di servizio minimamente accettabile.

Sì certo, tu hai q-lophon e non hai mai avuto dei problemi, ma il punto é che é solo un caso. Se domani smetti di poter telefonare e di connetterti alla rete, potresti trovarti in una situazione identica alla mia in cui tutti dicono che hai ragione, anzi ragionissima, ma nessuno fa un razzo.

Tutte le telefonate col 191 sono registrate, naturalmente, compresa quella di attivazione del contratto poi totalmente inadempiuto da Tim.

A proposito, per registrare le chiamate, dopo che google – altra azienda priva da sempre di una visione con un minimo di validità – ha inibito la possibilità di farlo alle applicazioni di terze parti, bisogna sfruttare le app di telefonia del proprio produttore: col mio Note 10+ (sì, uso ancora un telefono di 4 anni fa e spero di continuare il più a lungo possibile) é stato sufficiente inserire una sola volta una SIM thailandese per sbloccare la relativa funzione. Altro modo per registrare le chiamate é quello di usare una
applicazione VoIP come zoiper.

Appena possibile metterò le chiamate registrate online così ognuno potrà divertirsi a sentire le risposte del servizio clienti.

Nel frattempo, lato pratico – siccome i miei assistiti fanno affidamento su di me – mi sono procurato una SIM di un altro operatore con 300 giga mensili e un router portatile.

Lato legale invece ho fatto un esposto all’agcom.

A questa autorità, infatti, possono ricorrere, grazie a Dio, non solo i celebri «consumatori», ma anche i professionisti come me e gli imprenditori, cioè le utenze business appunto.

Mi sembra molto giusto, non è che si possa consentire alle imprese di telecomunicazioni di vessare una determinata categoria di clienti solo perché di natura professionale. Del resto, noi utenti business di fronte a situazioni come la mia e ai mille altri disservizi siamo indifesi esattamente come un consumatore.

All’agcom ho potuto allegare tutta la documentazione del caso, tra cui anche i files mp3 delle telefonate registrate, previa conversione da m4a con hazel e ffmpeg.

Una cosa carina di questa procedura di esposto ad agcom é che, subito dopo averla instaurata, puoi chiedere anche un provvedimento cautelare, nei casi, come il mio, in cui il servizio é interrotto completamente.

Ovviamente, ho chiesto anche il provvedimento cautelare. Promettono una risposta entro 10 giorni, staremo a vedere.

Se non risolverò in sede agcom, farò una causa legale facendomela finanziare e assicurare dalla mia compagnia di tutela legale.

In ogni caso, verrò risarcito.

Nel frattempo, siccome da un lato conosco il paese in cui vivo e, dall’altro, ho delle responsabilità verso i miei clienti, che hanno bisogno di parlare con me, mi sono arrangiato per garantire comunque il servizio, cosa che come cennavo nel post della settimana scorsa é frutto di un mindset preciso orientato a fare comunque il lavoro, mindset che posso avere solo in quanto, nonostante tutto, il mio lavoro mi piace.

Se vuoi restare aggiornato sulla vicenda ti raccomando di iscriverti al blog degl avvocati dal volto umano, dove metterò tutto il materiale.

Rock n’ roll.

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Cravatte personalizzate: l’impianto è dovuto o no?

Ho ordinato delle cravatte personalizzate. La ditta mi ha preventivato 270 euro per l’impianto, ma adesso che il prodotto è pronto ed è venuto il momento di pagare, si rifiuta di fornirne copia in quanto “per il prezzo eccezionale li devo solo ringraziare”. A questo punto mi domando se vale davvero la pena inviare il pagamento per concludere l’acquisto o no.

La prima osservazione da fare è che si tratta di un aspetto che avrebbe dovuto essere espressamente trattato e successivamente specificato nel «contratto» intercorso tra di voi; ho messo il termine «contratto» tra virgolette perché l’operazione tra voi conclusa non necessitava di un vero e proprio contratto formale, come a volte ci si può immaginare: sarebbe stato sufficiente menzionare questo aspetto, anche come proposta, in una mail, certamente più rilevante se certificata, con successiva accettazione da parte del fornitore, ad esempio.

cravatte

In mancanza di ciò, purtroppo si deve ricorrere all’interpretazione del contratto, che, come tale, fornisce sempre risultati tendenzialmente incerti.

A parte questo però, c’è una seconda osservazione da fare e cioè che non rientra solo nella tua sfera di dominio valutare se «vale la pena fare il pagamento»: un contratto, o accordo, tra di voi c’è comunque stato, il fornitore ha fatto, in tutto o in parte, il lavoro convenuto, per cui adesso potrebbe anche pretendere il corrispettivo che avevate pattuito o si può ricavare in base all’entità del lavoro dispiegato.

Quello che ti suggerirei a questo punto è in prima battuta sicuramente di negoziare con il fornitore.

Una diffida tramite avvocato potrebbe essere utile, tuttavia, dato il basso valore dell’affare, non credo proprio che possa essere conveniente attivare una spesa di assistenza legale per una situazione del genere, salvo che tu non abbia una polizza di tutela legale, cosa che io consiglio sempre, come forse sai.

Collegati a questa pagina se vuoi valutare l’acquisto di una consulenza di approfondimento.

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Auto acquistata non consegnata: che fare?

ho acquistato un’auto a km zero e in pronta consegna con la promessa (orale) del concessionario che l’avrei ritirata in 10 gg. Nel contratto (spedito da me via pec) e sulla fattura (ricevuta subito, saldando integralmente il veicolo) sono riportati marca, modello e num. di telaio. Dopo un mese di rinvii gli ho diffidati (via pec) ad adempiere in 15 gg ma mi hanno nuovamente spostato la consegna di altri 30 gg dicendomi che l’auto, essendo una demo, era “non consegnabile” in tempi brevi. Ho chiesto (sempre via pec) la restituzione integrale di quanto pagato invocando l’annullabilità del contratto in cui non vi era menzione dello status di “demo” del veicolo e, in ogni caso la valenza del diritto di recesso (l’auto è stata acquistata da remoto, fuori dal concessionario).
Quale via è sarebbe più veloce/economica? Un decreto ingiuntivo o una denuncia per frode, che per evitare condanne, spingerebbe il concessionario a risarcirmi del dovuto?

Il primo passo per trattare una situazione del genere è una diffida tramite avvocato.

Come ho già detto centinaia di volte, una diffida in proprio trasmette un messaggio disfunzionale, un po’ come dire «non sono abbastanza interessato a questa vertenza da incaricare un legale di occuparsene», di fronte al quale ogni controparte tende a rassicurarsi e a crogiolarsi ancora di più nella propria inerzia.

auto d'epocaPrima di pensare a rimedi fantascientifici, bisognerebbe tentare di utilizzare quelli classici, appunto iniziando da una diffida, formulata a regola d’arte (si tratta in fondo di una diffida ad adempiere), da un bravo avvocato.

Quando al decreto ingiuntivo, non credo proprio sia praticabile in un caso del genere. Per ciò che concerne, invece, la frode: dove sarebbe la frode? Potrebbe al massimo esserci una truffa, ma occorrono «artifizi e raggiri» che vadano al di là di un semplice inadempimento come quello di cui sembra trattarsi nel tuo caso.

Io resterei nel contesto di quello che si pratica di solito in casi del genere, prima di pensare a «velocizzare» forse è meglio pensare in generale al modo migliore in cui affrontare il problema, mentre i tempi si possono valutare comunque in seguito.

Non c’è bisogno che ricordi ancora una volta come velocità e qualità siano due termini antitetici, specialmente nel lavoro artigianale, come è in fondo quello della trattazione dei problemi legali.

Se vuoi valutare la nostra offerta per quanto riguarda la diffida, puoi consultare la pagina relativa. Clicca qui.

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Anticipo per fermare locazione: come averlo indietro?

Nell’episodio di oggi, partendo dalla domanda mandataci da un ascoltatore tramite whatsapp, parliamo di quello che si può fare quando si danno delle somme per fermare un determinato contratto ma poi questo contratto non viene concluso e c’è il problema di chiedere indietro queste somme.
Puoi mandare anche tu la tua domanda dalla home page del blog facendo clic o tap sulla icona verde in basso a destra e lasciando il tuo messaggio vocale.
Riferimenti dell’episodio: – https://blog.solignani.it/schede-pratiche/strumenti/la-lettera-o-diffida-stragiudiziale-dellavvocato/ La lettera o diffida dell’avvocato. | Tiziano Solignani – https://blog.solignani.it/2018/01/23/un-approccio-strategico-per-i-problemi-legali/ Un approccio strategico per i problemi legali. | Tiziano Solignani – https://blog.solignani.it/sistemi-tariffari/tutela-giudiziaria/ La tutela legale: una polizza da avere. | Tiziano Solignani

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Decreto ingiuntivo: si applica la prescrizione presuntiva?

DECRETO ING. FINE LUGLIO 2018 SU FATTURA DEL 2008 EMESSO DA UN’AZIENDA VERSO UN CONSUMATORE FINALE. SI APPLICA LA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA DI CUI ALL’ART. 2956 C.C.?

Purtroppo è una domanda che ha poco senso.

Come dico da vent’anni ormai, nel porre un quesito giuridico non bisogna fare astrazioni, ma limitarsi a raccontare il fatto puro e semplice, lasciando che sia poi il giurista a decidere quali sono le regole generali che eventualmente si applicano.

Per sapere se all’obbligazione dedotta in decreto ingiuntivo si applichi o meno la prescrizione presuntiva, bisogna infatti vedere la natura dell’obbligazione stessa, di cui non si fa alcuna menzione nella formulazione della domanda.

Potrebbe inoltre applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale, ovviamente solo nel caso in cui oltre al decorso del termine non vi siano stati atti di interruzione.

Per quanto riguarda il tema del consumatore, è un aspetto che può avere numerose conseguenze sia in tema processuale, mi riferisco ad esempio alla competenza territoriale, sia in tema di diritto sostanziale, dal momento che ai consumatori si applica una disciplina di tutela, ma anche qui bisognerebbe approfondire molto di più.

Ti consiglio di andarne a parlare di persona con un avvocato o comunque di acquistare una consulenza in cui approfondire adeguatamente la situazione. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Contratto con mobilificio e mancato mutuo: come recedere?

ho chiesto un preventivo in un mobilificio per l’arredo di casa.
MI hanno fatto un contratto e chiesto un piccolo acconto di 100 euro nonostante io
abbia specificato che ancora non avevo avuto l’esito del mutuo per cui è stato inserito alla fine del contratto che l’acquisto era legato all’accettazione del mutuo (l’ordine non è stato fatto).
A parte il fatto che volevo solo fare dei preventivi in giro per poi valutare e invece mi son dovuta fermare in quanto non potevo firmare contratti in giro, posso recedere adesso che il mutuo non è stato concesso?

Se ho ben capito, tu stavi tentando di acquistare una nuova casa, contraendo un mutuo.

In vista di tale acquisto, ti stavi informando per procurati poi l’eventuale arredo.

Premesso che per dire qualsiasi cosa di utile bisognerebbe vedere il contratto, nella sua interezza, comunque se effettivamente lo hai condizionato all’ottenimento del mutuo e questo, poi, non è stato concesso, a mio giudizio dovresti poter sciogliere il contratto precedente.

Sarebbe comunque preferibile che, tramite un avvocato, comunicassi ufficialmente la cosa alla società che gestisce il mobilificio, meglio se allegando copia della documentazione da cui risulta la mancata concessione del mutuo.

Tieni comunque presente che comunque quello che hai di fronte è un vero e proprio contratto, non certo un preventivo, considerando anche il fatto che hai dato un anticipo.

Se vuoi un preventivo per fare questa lettera, puoi chiederlo compilando il modulo apposito che trovi sul blog.

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Se non mi sostituiscono il cellulare cosa posso fare?

lunedì 28 ottobre 2013 ho acquistato presso il centro commerciale Auchan uno smartphone in offerta. Essendo un regalo l’ho aperto una settimana dopo (lunedì 4 ottobre) ma una volta acceso il telefono non funzionava correttamente: a volte si bloccava entrando in certe app.
Visto che il problema non era dovuto ad un utilizzo sbagliato da parte mia, bensì era un problema di fabbrica, mercoledì mi sono recato all’Auchan per chiederne la sostituzione con un prodotto identico ma nuovo. Tuttavia mi è stato detto che Auchan non sostituisce smartphone già attivati (a cui è già stata inserita scheda sim) per questioni di privacy; successivamente ho contattato telefonicamente il centralino Auchan che mi ha riferito che, in base ad un accordo con Antitrust, Auchan ripara solamente gli smartphone e non li sostituisce… ma questo non va contro i diritti del consumo, se io chiedo che il prodotto mi venga sostituito? Come faccio a far valere i miei diritti?

Mi sembra una falsa questione, a mio giudizio se il telefono non funziona te lo devono sostituire e i termini di legge per la sostituzione ci sono tutti.

Piuttosto, dovresti approfondire la natura del vizio perché in tutti i sistemi operativi mobili più diffusi attualmente il crash delle applicazioni non è certo un fenomeno così raro e, specialmente se l’applicazione è fornita da terze parti, potrebbe non esserci nessuna responsabilità in capo al produttore del telefonino, fornitore di hardware e software.

Oppure ancora potrebbe essere un problema riconosciuto e risolto con un aggiornamento del firmware, cosa che smusserebbe molto il diritto alla sostituzione o al recesso.

In questi casi, l’unica possibilità sarebbe quella del diritto di recesso, però questo non è previsto per gli acquisti nei locali commerciali, ma solo per quelli on line.

Quanto alle modalità previste per tutelarsi, la cosa migliore è inviare una diffida tramite pec, meglio se tramite un avvocato, ma tieni presente che se non hai una forma di tutela giudiziaria le spese legali almeno all’inizio le devi anticipare tu e non è affatto detto che in seguito tu riesca a recuperarle.

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Se sul preventivo non è indicata l’IVA il fornitore può richiederla?

ho fatto verniciare da un carrozziere un vecchia auto d’epoca, mi espone un preventivo di circa 5000 euro che poi quando vado a ritirarla sono diventati 6000, va be pago e ritiro l’auto, nessuna ricevuta o fattura o perlomeno ho un biglietto scritto da lui che riceve i 5000, dopo circa otto mesi sull’auto compaiono delle bolle sulla vernice, gli telefono e lui viene a riprendere l’auto, dopo 6 mesi mi chiama e mi fa vedere le riparazioni, mi chiede ancora del denaro, io gli rispondo che il lavoro fatto non e stato eseguito a regola d’arte e quindi e giusto che lui ne risponda in pieno, ora ha riverniciato tutta l’auto ma per ritirarla adesso devo pagare l’iva perche adesso vuole fare fattura, ma il prezzo non doveva essere compreso d’iva ? Quindi avrei intenzione di denunciarlo

Il problema è che il preventivo, se ho capito bene, era orale, quindi non abbiamo nemmeno un documento di partenza.

A parte questo, quando si fanno i preventivi è bene essere chiari e specificare se la somma indicata è quella «finale» o se alla stessa dovranno essere aggiunti degli accessori previsti dalla legge.

Purtroppo, l’IVA è una somma la cui ripetibilità presso il cliente è prevista dalla legge, quindi direi che in caso di mancata indicazione nel preventivo comunque il fornitore, per quanto poco «corretto» e attento ai bisogno di informazione del cliente, abbia diritto di richiederla.

Suggerisco come sempre un approccio negoziale.

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Carta di credito: tutele del consumatore.

La tutela fondamentale del consumatore di fronte a frodi poste in essere in occasione di acquisti tramite carta di credito è oggi posta dall’art. 8 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 185 secondo cui “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo… L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore”.

In ogni caso, un elemento fondamentale di questi pagamenti è la “nota di spesa”. Questa è il bigliettino che, negli acquisti tradizionali, il cliente titolare di carta sottoscrive e rilascia al fornitore. Per la legge italiana l’esistenza di una nota di spesa, cioè di un documento firmato dal titolare della carta, è sempre e comunque necessario per ottenere il pagamento. Non è possibile presentare ad una banca un documento in cui è indicato il numero di carta di credito di una determinata persona ed ottenere un pagamento, senza che a tale documento sia apposta la sottoscrizione del titolare della carta.

Nei casi in cui si verificano degli addebiti senza che nessuno abbia mai firmato la nota di spesa, o gli istituti di credito pagano ordini di pagamento cui non è apposta alcuna sottoscrizione oppure in calce a tali ordini di pagamento è stata apposta una firma falsa. In entrambi i casi, tuttavia, il consumatore è tutelato. Nel primo caso è la banca che sbaglia: in tali casi, deve non solo sospettare la provenienza illecita dei dati ma comunque rilevarne la insufficienza per dar corso ad un pagamento; deve inoltre in ogni caso quantomeno avvertire il titolare della carta. Quanto al secondo caso, non c’è ovviamente molto da dire… È un falso, una truffa, e come tale il consumatore non può esserne vincolato. In ogni caso, per chi utilizza indebitamente una carta di credito, è previsto un reato apposito, previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, all’art. 12.